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Document 62010CJ0452

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere giuridico — Interpretazione sulla base di elementi obiettivi

(Art. 107, § 1, TFUE)

2. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Deroga al sistema fiscale generale — Giustificazione attinente alla natura e all’economia del sistema — Onere della prova

(Art. 107, § 1, TFUE)

3. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Errore di diritto — Qualificazione di una misura come aiuto di Stato — Controllo pieno da parte del Tribunale non esercitato malgrado l’assenza di constatazione del carattere tecnico o complesso delle valutazioni da controllare

(Artt. 107, § 1, TFUE e 256 TFUE)

4. Impugnazione — Impugnazione giudicata fondata — Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione — Presupposto — Causa matura per la decisione — Nozione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 61, primo comma)

5. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Deroga al sistema fiscale generale — Giustificazione attinente alla natura e all’economia del sistema — Criteri di valutazione — Regime di riallineamento dei valori fiscali degli attivi nel settore bancario

(Art. 107, § 1, TFUE)

Massima

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 100)

2. La nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema in cui tali provvedimenti si inseriscono. Spetta allo Stato membro che ha introdotto tale differenziazione tra imprese in materia di spese dimostrare che essa è effettivamente giustificata dalla natura e dall’economia del sistema di cui trattasi.

(v. punti 101, 120-121)

3. Se certo il Tribunale è tenuto a procedere ad un controllo pieno sulla qualificazione di aiuto di Stato operata dalla Commissione, e dunque ad accertare se la differenziazione tra imprese cui un regime fiscale conduce risulti o no dalla natura o dall’economia del sistema fiscale in cui esso si colloca, il suo controllo è limitato per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nel caso in cui le valutazioni operate dalla Commissione presentino carattere tecnico o complesso. È però necessario, per evitare di incorrere in un errore di diritto a causa dell’omesso esercizio di un controllo pieno, che il Tribunale abbia constatato tale carattere tecnico o complesso.

(v. punti 102-104)

4. V. il testo della decisione.

(v. punti 106-107)

5. V. il testo della decisione.

(v. punti 136-137)

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Causa C-452/10 P

BNP Paribas

e

Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL)

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Aiuto di Stato — Regime di riallineamento dei valori fiscali degli attivi — Settore bancario — Assoggettamento ad imposta delle plusvalenze — Imposta sostitutiva — Selettività»

Massime della sentenza

  1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere giuridico – Interpretazione sulla base di elementi obiettivi

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Deroga al sistema fiscale generale – Giustificazione attinente alla natura e all’economia del sistema – Onere della prova

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Errore di diritto – Qualificazione di una misura come aiuto di Stato – Controllo pieno da parte del Tribunale non esercitato malgrado l’assenza di constatazione del carattere tecnico o complesso delle valutazioni da controllare

    (Artt. 107, § 1, TFUE e 256 TFUE)

  4. Impugnazione – Impugnazione giudicata fondata – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione – Nozione

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 61, primo comma)

  5. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Deroga al sistema fiscale generale – Giustificazione attinente alla natura e all’economia del sistema – Criteri di valutazione – Regime di riallineamento dei valori fiscali degli attivi nel settore bancario

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 100)

  2.  La nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema in cui tali provvedimenti si inseriscono. Spetta allo Stato membro che ha introdotto tale differenziazione tra imprese in materia di spese dimostrare che essa è effettivamente giustificata dalla natura e dall’economia del sistema di cui trattasi.

    (v. punti 101, 120-121)

  3.  Se certo il Tribunale è tenuto a procedere ad un controllo pieno sulla qualificazione di aiuto di Stato operata dalla Commissione, e dunque ad accertare se la differenziazione tra imprese cui un regime fiscale conduce risulti o no dalla natura o dall’economia del sistema fiscale in cui esso si colloca, il suo controllo è limitato per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nel caso in cui le valutazioni operate dalla Commissione presentino carattere tecnico o complesso. È però necessario, per evitare di incorrere in un errore di diritto a causa dell’omesso esercizio di un controllo pieno, che il Tribunale abbia constatato tale carattere tecnico o complesso.

    (v. punti 102-104)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 106-107)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 136-137)

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