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Document 62010CJ0453
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-453/10
Jana Pereničová e Vladislav Perenič
contro
SOS financ spol. s r. o.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov)
«Tutela dei consumatori — Contratto di credito al consumo — Erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale — Incidenza delle pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto nel suo complesso»
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Contratto contenente una o più clausole abusive — Conservazione del contratto — Criteri
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)
Ravvicinamento delle legislazioni — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Direttiva 2005/29 — Pratica commerciale ingannevole — Nozione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, art. 6, § 1)
Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 — Nozione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29; direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, 4, § 1, e 6, § 1)
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che, nel valutare se un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza di dette clausole, il giudice adìto non può fondarsi unicamente sull’eventuale vantaggio per una delle parti, nella fattispecie il consumatore, derivante dall’annullamento del contratto in questione nel suo complesso. Ciononostante, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del diritto dell’Unione, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore.
(v. punto 36, dispositivo 1)
Una pratica commerciale consistente nel menzionare, in un contratto di credito, un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450, e le direttive 97/7, 98/27 e 2002/65, e il regolamento n. 2006/2004, qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
(v. punto 47, dispositivo 2)
L’accertamento del carattere sleale di una pratica commerciale consistente nel menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale, ai sensi della direttiva 2005/29, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450, e le direttive 97/7, 98/27 e 2002/65, e il regolamento n. 2006/2004, rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato.
(v. punto 47, dispositivo 2)
Causa C-453/10
Jana Pereničová e Vladislav Perenič
contro
SOS financ spol. s r. o.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov)
«Tutela dei consumatori — Contratto di credito al consumo — Erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale — Incidenza delle pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto nel suo complesso»
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Contratto contenente una o più clausole abusive – Conservazione del contratto – Criteri
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29 – Pratica commerciale ingannevole – Nozione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, art. 6, § 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Nozione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29; direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, 4, § 1, e 6, § 1)
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che, nel valutare se un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza di dette clausole, il giudice adìto non può fondarsi unicamente sull’eventuale vantaggio per una delle parti, nella fattispecie il consumatore, derivante dall’annullamento del contratto in questione nel suo complesso. Ciononostante, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del diritto dell’Unione, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore.
(v. punto 36, dispositivo 1)
Una pratica commerciale consistente nel menzionare, in un contratto di credito, un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450, e le direttive 97/7, 98/27 e 2002/65, e il regolamento n. 2006/2004, qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
(v. punto 47, dispositivo 2)
L’accertamento del carattere sleale di una pratica commerciale consistente nel menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale, ai sensi della direttiva 2005/29, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450, e le direttive 97/7, 98/27 e 2002/65, e il regolamento n. 2006/2004, rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato.
(v. punto 47, dispositivo 2)