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Document 62010CJ0224
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Direttiva 91/439 — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Sospensione temporanea della patente di guida per la categoria B in un primo Stato membro, seguita da una revoca — Patente rilasciata in un secondo Stato membro nel corso del periodo di sospensione temporanea per la categoria B — Mancato rispetto del requisito di residenza da parte di questo secondo Stato
[Direttiva del Consiglio 91/439, come modificata dalla direttiva 2000/56, artt. 1, n. 2, 5, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4]
Gli artt. 1, n. 2, 5, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2000/56, non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere una patente di guida per i veicoli di categoria B e D rilasciata da un altro Stato membro, qualora, in primo luogo, il titolare di tale patente di guida abbia conseguito un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria B in violazione del requisito della residenza normale e dopo che la patente di guida rilasciatagli dal primo Stato membro era stata oggetto di un provvedimento di ritiro provvisorio da parte dei servizi di polizia di questo medesimo Stato, ma prima dell’adozione, in quest’ultimo, di un provvedimento giudiziale di revoca dell’autorizzazione alla guida, e qualora, in secondo luogo, il titolare di detta patente abbia conseguito un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria D successivamente all’adozione del citato provvedimento giudiziale di revoca e dopo la scadenza del divieto di conseguire una nuova patente di guida.
Infatti, il mancato rispetto del requisito della residenza normale ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 91/439 è sufficiente, di per sé solo, a giustificare il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. Per giunta, qualora tale patente sia stata ottenuta nel corso del periodo di validità di una misura di sospensione della patente rilasciata nel primo Stato membro, e tanto questa misura quanto la successiva revoca giudiziale dell’autorizzazione alla guida siano giustificate da motivi esistenti alla data del rilascio della seconda patente di guida, gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della citata direttiva non ostano a che il primo Stato membro rifiuti di riconoscere, all’interno del suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente siffatta.
Inoltre, risulta sia dalla formulazione che dalla struttura della direttiva 91/439 che la patente di guida per i veicoli di categoria B costituisce una base preliminare e necessaria al conseguimento di una patente di guida per i veicoli di categoria D. Pertanto, sarebbe contrario all’obiettivo della sicurezza della circolazione stradale menzionato ai ‘considerando’ primo e quarto della citata direttiva non consentire ad uno Stato membro ospitante di rifiutare il riconoscimento di una patente di guida per i veicoli di categoria D rilasciata sulla base di una patente per i veicoli di categoria B viziata da un’irregolarità che ne giustifica il mancato riconoscimento.
(v. punti 31, 34, 46-47, 50 e dispositivo)