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Document 62010CJ0004

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ravvicinamento delle legislazioni — Legislazioni uniformi — Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose — Regolamento n. 110/2008 — Applicazione nel tempo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 110/2008, artt. 16 e 23, nn. 1 e 2)

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Legislazioni uniformi — Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose — Regolamento n. 110/2008 — Relazione tra marchi e indicazioni geografiche

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 110/2008, artt. 16 e 23, nn. 1 e 2)

3. Ravvicinamento delle legislazioni — Legislazioni uniformi — Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose — Regolamento n. 110/2008 — Protezione delle indicazioni geografiche

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 110/2008, art. 16, lett. a) e b)]

Massima

1. Il regolamento n. 110/2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento n. 1576/89, è applicabile al giudizio sulla validità della registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica protetta dal regolamento in parola, quando la registrazione è stata effettuata prima dell’entrata in vigore del medesimo.

Conformemente all’art. 23, n. 1, del regolamento n. 110/2008, la registrazione di un marchio che contiene un’indicazione geografica registrata nell’allegato III è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all’art. 16 del regolamento. Tale disposizione prevede quindi chiaramente, oltre alla possibilità di respingere la registrazione di un marchio siffatto, quella di invalidare, per le medesime ragioni, un marchio già registrato, senza che un riferimento temporale apporti qualsivoglia limitazione circa la data in cui ha avuto luogo la registrazione del marchio stesso. Risulta dal suo tenore letterale che l’art. 23, n. 1, del regolamento n. 110/2008 è destinato ad applicarsi ai marchi registrati prima della sua entrata in vigore.

Siffatta interpretazione è corroborata dalla regola enunciata all’art. 23, n. 2, del medesimo regolamento, la quale autorizza, in via derogatoria, il proseguimento dell’uso di un marchio se quest’ultimo dà luogo ad una delle situazioni di cui all’art. 16 del regolamento n. 110/2008, e alla condizione che il marchio sia stato registrato o acquisito anteriormente alla data di entrata in vigore della protezione dell’indicazione geografica in parola nel paese di origine o precedentemente al 1° gennaio 1996. Pertanto, al di fuori dei marchi rientranti nei limiti temporali della deroga espressamente prevista all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 110/2008, i marchi registrati prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo possono essere invalidati in applicazione del n. 1 del medesimo art. 23.

(v. punti 27-31, 37, dispositivo 1)

2. Le competenti autorità nazionali, sul fondamento dell’art. 23, n. 1, del regolamento n. 110/2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento n. 1576/89, devono respingere o invalidare la registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica protetta, che non fruisca della deroga temporale prevista al n. 2 del medesimo articolo, qualora l’impiego del suddetto marchio possa determinare una delle situazioni di cui all’art. 16 del medesimo regolamento.

(v. punto 45, dispositivo 2)

3. Una situazione come quella della registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest’ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti relativi a tale indicazione, rientra nelle situazioni di cui all’art. 16, lett. a) e b), del regolamento n. 110/2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento n. 1576/89, fatta salva l’eventuale applicazione delle altre regole dettate nel medesimo art. 16.

Quanto alle situazioni contemplate all’art. 16, lett. a), del suddetto regolamento, tale articolo fa riferimento, in particolare, all’impiego commerciale diretto o indiretto di un’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa registrata.

Nell’ipotesi in cui i prodotti non coperti da un’indicazione geografica siano bevande spiritose, sembra legittimo ritenere che possa trattarsi di prodotti comparabili alla bevanda spiritosa registrata con la medesima indicazione geografica. Infatti le bevande spiritose, indipendentemente dalle diverse categorie che raggruppano, comprendono bevande che presentano caratteristiche oggettive comuni e corrispondono, dal punto di vista del pubblico interessato, a occasioni di consumo ampiamente identiche. Inoltre esse sono distribuite sovente attraverso le stesse reti ed assoggettate a regole di commercializzazione simili.

In merito alla nozione di «evocazione», di cui all’art. 16, lett. b), del regolamento n. 110/2008, essa si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla merce che gode di tale denominazione. Più precisamente, ciò può accadere nel caso di prodotti che presentano analogie visive e di denominazioni di vendita che presentano una somiglianza fonetica e visiva.

È legittimo trasporre tali valutazioni all’ipotesi della registrazione di un marchio contenente un’indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest’ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti corrispondenti a tale indicazione.

(v. punti 53-58, 61, dispositivo 2)

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