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Document 62007CJ0485

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Previdenza sociale dei lavoratori migranti

(Decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 6, n. 1, primo comma)

2. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Previdenza sociale dei lavoratori migranti

(Decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia,, art. 6, n. 1, primo comma)

3. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Previdenza sociale dei lavoratori migranti

(Protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 59; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 10 bis, n. 1; decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 6, n. 1, primo comma)

4. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Divieto di discriminazione in base alla cittadinanza — Portata in materia di previdenza e assistenza sociale

(Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 9; decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, artt. 3, n. 1, e 6, n. 1, primo comma)

Massima

1. L’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, deve essere interpretato nel senso che esso ha efficacia diretta, cosicché i cittadini turchi cui si applica questa disposizione hanno il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri per far disapplicare le norme di diritto interno ad esso contrarie.

Tale norma, infatti, detta un preciso obbligo di risultato, vale a dire il divieto di qualunque limitazione imposta relativamente all’esportazione dei diritti acquisiti dai cittadini turchi interessati a titolo della normativa di uno Stato membro. Un obbligo siffatto, pertanto, può essere fatto valere da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale affinché questo disapplichi le disposizioni contrarie della normativa di uno Stato membro, senza che sia necessaria a tal fine l’adozione di misure di applicazione integrative.

(v. punti 69, 74, dispositivo 1)

2. L’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che sopprime l’erogazione di una prestazione quale l’indennità integrativa della pensione d’invalidità, concessa a titolo della normativa nazionale, nei confronti di ex lavoratori migranti turchi, allorché questi ultimi sono ritornati in Turchia dopo aver perso il loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante essendo divenuti invalidi in quest’ultimo Stato.

(v. punto 96, dispositivo 2)

3. La constatazione che i cittadini turchi possono validamente basarsi sull’art. 6, n. 1, primo comma, della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, per esigere che l’indennità integrativa che essi percepiscono a titolo della normativa nazionale di uno Stato membro continui ad essere loro versata in Turchia non è inficiata dalla circostanza che, per quanto riguarda una prestazione previdenziale come l’indennità integrativa, il regime attualmente previsto dal regolamento n. 1408/71 differisce da quello attuato dalla predetta decisione, e neppure dalla circostanza che, su tale fondamento, lo Stato membro di cui trattasi ha proceduto alla soppressione, per i cittadini dell’Unione, dell’erogazione dell’indennità integrativa, qualora i beneficiari non risiedano nel territorio di detto Stato membro.

Una situazione siffatta non può essere considerata incompatibile con i requisiti dell’art. 59 del protocollo addizionale allegato all’accordo di associazione CEE-Turchia, in base al quale i cittadini turchi non devono essere posti in una situazione più vantaggiosa di quella dei cittadini dell’Unione. In effetti, la situazione di ex lavoratori migranti turchi che sono ritornati in Turchia dopo aver perso il loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante per il fatto di essere divenuti invalidi in quest’ultimo Stato non può, ai fini dell’applicazione dell’art. 59 del protocollo addizionale, essere utilmente paragonata a quella dei cittadini dell’Unione poiché questi ultimi, essendo titolari del diritto di circolare nonché di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri e conservando quindi il loro diritto di soggiorno nello Stato membro che concede l’indennità di cui trattasi, da un lato, possono scegliere di lasciare il territorio di tale Stato perdendo, di conseguenza, il beneficio di questa indennità e, dall’altro, hanno il diritto di ritornare in qualunque momento nello Stato membro interessato.

(v. punti 82-83, 87-88, 95)

4. L’art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE‑Turchia, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, costituisce l’attuazione e la concreta realizzazione, nel particolare settore della previdenza sociale, del principio generale di non discriminazione in base alla cittadinanza sancito dall’art. 9 dell’accordo di associazione. Come risulta dal suo stesso tenore letterale, l’art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 si applica fatte salve le disposizioni particolari della detta decisione.

Orbene, l’art. 6, n. 1, primo comma, della medesima decisione costituisce una disposizione particolare. Di conseguenza, l’art. 9 dell’accordo di associazione CEE-Turchia non si applica ad una situazione che rientra nell’ambito di applicazione di detto art. 6, n. 1, primo comma.

(v. punti 98-101, dispositivo 3)

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