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Document 62008CJ0053
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Deroghe — Attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri — Attività notarili — Esclusione — Requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio — Inammissibilità
(Artt. 43 CE e 45, primo comma, CE)
2. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Adeguamento dovuto ad un cambiamento nel diritto dell’Unione — Ammissibilità — Presupposti
(Art. 226 CE)
3. Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato — Situazione di incertezza risultante dalle circostanze particolari sopravvenute nel corso dell’iter legislativo — Insussistenza dell’inadempimento
(Artt. 43 CE, 45, primo comma, CE e 226 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36)
1. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 43 CE, uno Stato membro la cui normativa impone un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, laddove le attività affidate ai notai nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro non partecipino all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE. A tal riguardo, l’art. 45, primo comma, CE costituisce una deroga alla norma fondamentale della libertà di stabilimento che deve essere interpretata in maniera che la sua portata si limiti a ciò che è strettamente necessario per tutelare gli interessi che tale disposizione permette agli Stati membri di proteggere. Inoltre, tale deroga deve essere limitata alle sole attività che, di per sé considerate, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.
Al fine di stabilire se le attività affidate ai notai comportino una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri, occorre prendere in considerazione la natura delle attività svolte dai notai. In proposito una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE non è presente nelle diverse attività svolte dai notai, nonostante gli effetti giuridici importanti conferiti ai loro atti, giacché rivestono un’importanza particolare la volontà delle parti oppure la vigilanza o la decisione del giudice.
Da un lato, infatti, per quanto riguarda gli atti pubblici, sono oggetto di autenticazione solo gli atti o le convenzioni alle quali le parti hanno liberamente aderito, mentre il notaio non può modificare unilateralmente la convenzione che è chiamato ad autenticare senza avere preliminarmente ottenuto il consenso delle parti. Peraltro, pur se è vero che l’obbligo di verifica incombente ai notai persegue un obiettivo di interesse generale, nondimeno, il mero fatto di perseguire tale obiettivo non può giustificare che le prerogative necessarie a tal fine siano riservate ai soli notai cittadini dello Stato membro interessato, né è sufficiente a far considerare un’attività come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.
D’altro lato, per quanto attiene all’efficacia esecutiva, pur se l’apposizione da parte del notaio della formula esecutiva sull’atto pubblico conferisce a quest’ultimo efficacia esecutiva, questa si fonda sulla volontà delle parti di stipulare un atto o una convenzione, dopo verifica, da parte del notaio, della loro conformità con la legge, e di conferire loro detta efficacia esecutiva. Parimenti, l’efficacia probatoria di cui gode un atto notarile rientra nel regime delle prove e non ha quindi rilevanza diretta ai fini della questione di stabilire se l’attività comportante la redazione di detto atto, di per sé considerata, costituisca una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri, tanto più che l’atto notarile non vincola incondizionatamente il giudice nell’esercizio del suo potere di apprezzamento, giacché quest’ultimo decide in base al suo intimo convincimento.
Non possono neppure essere considerati come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri altri compiti affidati al notaio, quali redigere talune scritture private e rappresentare le parti in casi ben definiti, nonché taluni compiti in materia di diritto successorio, quali segnatamente la constatazione del decesso, la stesura dell’inventario della successione, l’individuazione degli eredi, la preservazione dell’eredità e l’adozione di provvedimenti conservativi a tal fine, compiti che sono espletati sotto la vigilanza del giudice. Lo stesso vale per quanto riguarda gli altri compiti affidati al notaio quali, in particolare, la stima e la messa in vendita di beni mobili e immobili, la stesura degli inventari, nonché la regolazione delle divisioni convenzionali di patrimoni, compiti esercitati anch’essi sotto la vigilanza del giudice.
Infine, relativamente allo specifico status del notaio, in primo luogo, dal fatto che la qualità dei servizi forniti può variare da un notaio all’altro in funzione, in particolare, delle capacità professionali delle persone interessate risulta che, nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell’esercizio dei pubblici poteri. In secondo luogo, al di fuori di un’ipotesi particolare, il notaio è il solo responsabile degli atti compiuti nell’ambito della sua attività professionale.
(v. punti 81, 83-84, 86-87, 89-90, 93-95, 98-99, 101-106, 108, 110-113, 119)
2. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, ciononostante la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto dell’Unione, successivamente modificato o abrogato, e che siano stati confermati dalle disposizioni di un nuovo atto dell’Unione. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento.
(v. punto 131)
3. Allorché, nel corso dell’iter legislativo, circostanze particolari, quali la mancanza di una chiara presa di posizione da parte del legislatore o l’imprecisione in ordine alla determinazione dell’ambito di applicazione di una disposizione del diritto dell’Unione, generano una situazione di incertezza, non è possibile constatare che esisteva, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, un obbligo sufficientemente chiaro per gli Stati membri di trasporre una direttiva.
(v. punti 143-145)