Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0453

Massime della sentenza

Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Disposizioni tributarie

Armonizzazione delle legislazioni

Imposte sulla cifra d’affari

Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 96 e 98 e allegato III) (v. punti 44, 47‑55)

Oggetto della causa

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 96 e 98, letti in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Aliquota ridotta – Cessione, importazione e acquisto di determinati animali vivi (in particolare cavalli) non destinati ad essere utilizzati nella preparazione o produzione di alimenti per il consumo umano o animale.

Dispositivo

Dispositivo

1) Applicando un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto al complesso delle cessioni, delle importazioni e degli acquisti intracomunitari di cavalli, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96 e 98 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l’allegato III della stessa.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3) La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.

Top