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Document 62009CJ0537
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 2 bis, e allegato II bis)
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Nozione
(Art. 48 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 10 bis)
1. L’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 631/2004, nonché dello stesso regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 647/2005, dev’essere interpretato nel senso che la componente «mobilità» di un assegno di sussistenza per disabili costituisce una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo ai sensi di detta disposizione, menzionata nell’allegato II bis di tali regolamenti.
(v. punto 33, dispositivo 1)
2. Dall’esame dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 631/2004, nonché dello stesso regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 647/2005, nella misura un cui tale articolo consente di subordinare la concessione della componente «mobilità» di un assegno di sussistenza per disabili previsto da una normativa nazionale a condizioni di residenza e di soggiorno nello Stato membro interessato, non è emerso, con riferimento alle norme sulla libera circolazione dei lavoratori, alcun elemento idoneo a inficiarne la validità.
Infatti, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 relative alla revoca delle clausole di residenza costituiscono misure di attuazione dell’art. 48 TFUE adottate al fine di attuare, nel settore della previdenza sociale, la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’art. 45 TFUE. Quanto alle prestazioni speciali a carattere non contributivo menzionate nell’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, il legislatore dell’Unione può legittimamente adottare, nel contesto dell’attuazione dell’art. 48 TFUE, disposizioni in deroga al principio di esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale. In particolare, il requisito della residenza nello Stato dell’istituzione competente può essere legittimamente richiesto ai fini della concessione di prestazioni strettamente connesse con l’ambiente sociale.
(v. punti 38, 40, 42, dispositivo 2)