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Document 62009CJ0384
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Libera circolazione dei capitali — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione territoriale — Paesi e territori d’oltremare — Inclusione nella loro qualità di Stati terzi
(Art. 63 TFUE)
2. Libera circolazione dei capitali — Restrizioni ai movimenti di capitali diretti a paesi terzi o in provenienza da essi — Restrizioni in vigore al 31 dicembre 1993 — Imposta sul valore commerciale degli immobili
(Artt. 63 e 64, n. 1, TFUE)
1. In considerazione dell’ambito illimitato di applicazione territoriale dell’art. 63 TFUE, va considerato che tale articolo si applica necessariamente ai movimenti di capitali verso i paesi e territori d’oltremare (PTOM) e in provenienza da essi.
Tuttavia, i PTOM sono oggetto di uno speciale regime di associazione, definito nella quarta parte del Trattato, così che le disposizioni generali del Trattato, il cui ambito di applicazione territoriale è limitato, in linea di principio, agli Stati membri, sono applicabili nei loro confronti soltanto laddove esplicitamente previsto. I PTOM si avvalgono, quindi, delle disposizioni del diritto dell’Unione in modo analogo agli Stati membri solo qualora siffatta equiparazione dei PTOM agli Stati membri sia prevista espressamente dal diritto dell’Unione.
Orbene, i Trattati UE e FUE non contengono alcun espresso riferimento ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e i PTOM. Ne consegue che i PTOM beneficiano della liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista all’art. 63 TFUE nella loro qualità di Stati terzi.
(v. punti 20, 29-31)
2. L’art. 64, n. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’art. 63 TFUE non pregiudica l’applicazione di una normativa nazionale, in vigore al 31 dicembre 1993, la quale esonera dall’imposta sul valore commerciale degli immobili situati sul territorio di uno Stato membro dell’Unione europea le società aventi la sede sociale sul territorio di questo Stato, e che subordina tale esenzione, per una società la cui sede sociale è situata sul territorio di un paese o territorio d’oltremare, all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa conclusa tra detto Stato membro e questo territorio con l’obiettivo di combattere l’evasione e l’elusione fiscale, o alla circostanza che, in applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla cittadinanza, dette persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un’imposizione più onerosa di quella cui sono soggette le società stabilite sul territorio del medesimo Stato membro.
(v. punto 38 e dispositivo)