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Document 62007CJ0316
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d’azzardo
(Artt. 43 CE e 49 CE)
2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d’azzardo
(Artt. 43 CE e 49 CE)
1. Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che:
a) al fine di poter giustificare un monopolio pubblico avente ad oggetto le scommesse sulle competizioni sportive e le lotterie, come quelli in discussione nelle cause principali, con un obiettivo di prevenzione dell’incitamento a spese eccessive collegate al gioco e di lotta alla dipendenza dallo stesso, le autorità nazionali interessate non devono necessariamente essere in grado di produrre uno studio a dimostrazione della proporzionalità della suddetta misura che sia precedente all’adozione di quest’ultima;
b) la circostanza che uno Stato membro privilegi un monopolio del genere rispetto ad un regime che autorizzi l’attività di operatori privati ammessi ad esercitare le loro attività nell’ambito di una normativa a carattere non esclusivo è idonea a soddisfare l’esigenza di proporzionalità, purché, riguardo all’obiettivo relativo ad un elevato livello di tutela dei consumatori, l’istituzione di detto monopolio sia affiancata dalla predisposizione di un contesto normativo idoneo ad assicurare che il titolare del monopolio sarà effettivamente in grado di perseguire siffatto obiettivo in modo coerente e sistematico, attraverso un’offerta quantitativamente contenuta e qualitativamente modulata in funzione del citato obiettivo e soggetta ad uno stretto controllo ad opera delle autorità pubbliche;
c) la circostanza che le autorità competenti di uno Stato membro possano incontrare difficoltà nel garantire il rispetto del suddetto monopolio da parte degli organizzatori di giochi e scommesse stabiliti all’estero che concludano, via Internet e in violazione di tale monopolio, scommesse con persone che si trovano nell’ambito di competenza territoriale delle autorità in parola, non è di per sé tale da pregiudicare l’eventuale conformità di un monopolio del genere con le menzionate disposizioni del Trattato;
d) in una situazione in cui un giudice nazionale constati, al contempo:
– che le iniziative pubblicitarie provenienti dal titolare di un siffatto monopolio e concernenti altri tipi di giochi d’azzardo anch’essi proposti da tale soggetto non si limitano a quanto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso l’offerta proveniente da detto titolare distogliendoli da altri canali di gioco non autorizzati, ma sono dirette ad incoraggiare la propensione dei consumatori al gioco e a stimolare la loro partecipazione attiva allo stesso allo scopo di massimizzare i proventi di siffatte attività,
– che altri tipi di giochi d’azzardo possono essere gestiti da operatori privati titolari di un’autorizzazione, e
– che, nei confronti di altri tipi di giochi d’azzardo non soggetti al monopolio in parola e che presentano, inoltre, un potenziale di rischio di dipendenza superiore ai giochi soggetti a tale monopolio, le autorità competenti conducono o tollerano politiche di espansione dell’offerta idonee a sviluppare e a stimolare le attività di gioco, in particolare al fine di massimizzare i proventi di siffatte attività,
il giudice nazionale di cui trattasi può legittimamente giungere a ritenere che un monopolio del genere non sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di prevenzione dell’incitamento a spese eccessive collegate al gioco e di lotta alla dipendenza dallo stesso in vista del quale è stato instaurato, contribuendo a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività in tale ambito in modo coerente e sistematico.
(v. punto 107, dispositivo 1)
2. Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro subordini, nel rispetto dei requisiti posti dal diritto dell’Unione, la possibilità per tale operatore di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle sue autorità.
Infatti, tenuto conto del potere discrezionale di cui godono gli Stati membri per determinare, secondo la loro propria scala di valori, il livello di tutela che intendono garantire e le esigenze che detta tutela comporta, la valutazione della proporzionalità del sistema di tutela attuato da uno Stato membro non può, in particolare, essere influenzata dalla circostanza che un altro Stato membro abbia scelto un sistema di tutela diverso. In considerazione di detto margine discrezionale e dell’assenza di qualsivoglia armonizzazione comunitaria in materia, non vi è, allo stato attuale del diritto dell’Unione, un obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri. Ne discende in particolare che ogni Stato membro conserva il diritto di subordinare la possibilità per gli operatori che intendano proporre giochi d’azzardo a consumatori che si trovino sul suo territorio all’ottenimento di un’autorizzazione rilasciata dalle sue autorità competenti, senza che la circostanza che un operatore privato sia già titolare di un’autorizzazione rilasciata in un altro Stato membro possa esservi d’ostacolo.
(v. punti 111‑113, 116, dispositivo 2)