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Dokument 62008CJ0265
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Provvedimenti di ravvicinamento — Norme comuni per il mercato interno del gas naturale — Direttiva 2003/55
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55, artt. 3, n. 2, e 23, n. 1)
Gli artt. 3, n. 2, e 23, n. 1, della direttiva 2003/55, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, non ostano ad una normativa nazionale che consente di determinare il livello del prezzo di fornitura di gas naturale mediante la definizione di «prezzi di riferimento», successivamente al 1° luglio 2007, purché tale intervento:
– persegua un interesse economico generale consistente nel mantenere il prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale ad un livello ragionevole alla luce della contemperazione, che spetta agli Stati membri effettuare, tenendo conto della situazione del settore del gas naturale, fra l’obiettivo di liberalizzazione e l’obiettivo della necessaria protezione del consumatore finale perseguiti dalla direttiva 2003/55;
– non incida sulla libera fissazione dei prezzi della fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 se non nella misura necessaria a conseguire siffatto obiettivo di interesse economico generale e, di conseguenza, per un periodo necessariamente limitato nel tempo, e
– sia chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio, verificabile, e garantisca alle imprese dell’Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori.
(v. punti 32, 47 e dispositivo)