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Document 62008CJ0441

Massime della sentenza

Causa C-441/08

Elektrownia Pątnów II sp. zoo

contro

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sad Administracyjny)

«Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Prestiti contratti da una società di capitali prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea — Assoggettamento all’imposta sui conferimenti in forza della normativa nazionale — Conversione dei prestiti in quote sociali dopo l’adesione dello Stato membro all’Unione europea — Imposta sui conferimenti applicata a tale operazione di aumento del capitale sociale — Applicazione immediata della nuova normativa»

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 novembre 2009   I ‐ 10801

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali

(Direttiva del Consiglio 69/335, art. 5, n. 3, secondo trattino)

L’art. 5, n. 3, secondo trattino, della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea, impone di tenere conto, al momento della fissazione della base dell’imposta sui conferimenti che grava sull’aumento di capitale di una società realizzato mediante la conversione in quote sociali, dopo l’adesione di uno Stato membro all’Unione europea il 1o maggio 2004, di prestiti contratti da questa stessa società prima di tale adesione, della tassazione anteriore di tali prestiti in base alla normativa nazionale allora vigente.

Infatti, non si può ritenere che l’introduzione nel diritto di uno Stato membro di una norma siffatta, che vieta un’ulteriore tassazione delle stesse somme a causa della loro incorporazione nel capitale, rimetta in discussione le imposte già applicate ed abbia quindi efficacia retroattiva. Tale norma ha il solo scopo e il solo effetto di impedire una doppia imposizione della stessa base imponibile e si applica, a decorrere dalla sua entrata in vigore, sia ai prestiti già contratti anteriormente all’adesione dello Stato membro all’Unione europea, e quindi alla sua entrata in vigore nell’ordinamento giuridico di detto Stato membro, e convertiti in quote sociali successivamente a tale adesione, sia ai prestiti che dovessero essere contratti dopo tale adesione.

Di conseguenza, l’art. 5, n. 3, secondo trattino, della direttiva 69/335 costituisce soltanto una disposizione nuova che si applica immediatamente alle operazioni poste in essere dopo la sua entrata in vigore in uno Stato membro e che rientrano nel suo ambito di applicazione, senza applicarsi retroattivamente a fatti precedenti all’adesione di tale Stato membro.

(v. punti 36-38, 40, 42 e dispositivo)

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