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Document 62008CJ0168

Massime della sentenza

Causa C-168/08

Laszlo Hadadi (Hadady)

contro

Csilla Marta Mesko in Hadadi (Hadady)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Art. 64 — Disposizioni transitorie — Applicazione ad una decisione di uno Stato membro che ha aderito all’Unione europea nel 2004 — Art. 3, n. 1 — Competenza in materia di divorzio — Fattori di collegamento pertinenti — Residenza abituale — Cittadinanza — Coniugi residenti in Francia e aventi, entrambi, la cittadinanza francese e ungherese»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 12 marzo 2008   I ‐ 6874

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009   I ‐ 6893

Massime della sentenza

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Ambito di applicazione ratione temporis

    (Atto di adesione del 2003; regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 64, n. 4)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza in materia di divorzio – Coniugi residenti nello Stato membro richiesto ed aventi entrambi la cittadinanza sia dello Stato membro d’origine sia di quello richiesto – Obbligo per il giudice richiesto di tener conto della doppia cittadinanza comune ai coniugi

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 3, n. 1, lett. b), e 64, n. 4)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza in materia di divorzio – Criteri alternativi di competenza contemplati dall’art. 3, n. 1, lett. a) e b)

    [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 3, n. 1, lett. a) e b)]

  1.  Il riconoscimento della sentenza di divorzio pronunciata da un giudice della Repubblica di Ungheria successivamente alla data di entrata in vigore in Ungheria del regolamento n. 1347/2000, ma prima della data a decorrere dalla quale il regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000 è divenuto applicabile, deve essere valutato alla luce dell’art. 64, n. 4, del regolamento n. 2201/2003, considerato che la proposizione dell’azione e la pronuncia della sentenza si collocano nell’intervallo di tempo definito da tale disposizione. Conformemente a quest’ultima, siffatta sentenza di divorzio deve essere riconosciuta in forza del regolamento n. 2201/2003 qualora le regole sulla competenza applicate siano conformi a quelle contenute nel capo II del regolamento medesimo, ovvero del regolamento n. 1347/2000, o in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell’azione.

    (v. punti 27-29)

  2.  Qualora il giudice dello Stato membro richiesto debba accertare, in applicazione dell’art. 64, n. 4, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, se il giudice dello Stato membro di origine di una decisione giurisdizionale sarebbe stato competente in forza dell’art. 3, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento, quest’ultima disposizione osta a che il giudice dello Stato membro richiesto consideri i coniugi che possiedono entrambi la cittadinanza sia di questo Stato sia di quello di origine unicamente come cittadini dello Stato membro richiesto. Il detto giudice, al contrario, deve tener conto del fatto che i coniugi possiedono anche la cittadinanza dello Stato membro di origine e che, pertanto, i giudici di quest’ultimo Stato avrebbero potuto essere competenti a conoscere della controversia.

    Infatti, se i coniugi aventi una doppia cittadinanza comune fossero trattati come se possedessero la sola cittadinanza dello Stato membro richiesto, ciò produrrebbe l’effetto di impedir loro, nell’ambito della norma transitoria sul riconoscimento di cui all’art. 64, n. 4, del regolamento n. 2201/2003, di far valere dinanzi a un giudice dello Stato membro richiesto l’art. 3, n. 1, lett. b), di tale regolamento per stabilire la competenza dei giudici di un altro Stato membro, sebbene essi possiedano la cittadinanza di quest’ultimo Stato.

    (v. punti 41-43, dispositivo 1)

  3.  Qualora entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza di due stessi Stati membri, l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti altri elementi di collegamento con questo Stato. Al contrario, i giudici degli Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti in forza di tale disposizione, potendo questi ultimi adire, a loro scelta, il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta.

    A tale proposito, il sistema di ripartizione delle competenze degli organi giurisdizionali predisposto dall’art. 3, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 2201/2003 è fondato su diversi criteri oggettivi alternativi e sull’insussistenza di una gerarchia dei criteri di competenza da esso stabiliti. Pertanto, è consentita la coesistenza di più giudici competenti, senza che sia stabilita tra loro alcuna gerarchia.

    D’altronde, nella formulazione di detto art. 3, n. 1, lett. b), nulla lascia intendere che solo la cittadinanza «prevalente» possa essere presa in considerazione al fine dell’attuazione di tale disposizione. Un criterio del genere non può trovare un fondamento negli obiettivi di quest’ultima o nel contesto in cui essa s’inserisce e comporterebbe per i singoli una limitazione nella scelta dell’autorità giudiziaria competente, segnatamente nel caso dell’esercizio del diritto della libera circolazione delle persone. Pertanto, nei limiti in cui la residenza abituale costituisca una considerazione essenziale per determinare la cittadinanza prevalente, i criteri di competenza di cui all’art. 3, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 2201/2003 si sovrapporrebbero frequentemente. Nel caso di persone con più cittadinanze, ciò finirebbe col creare una gerarchia dei criteri di competenza che non emerge dal tenore del medesimo paragrafo.

    (v. punti 48-54, dispositivo 2)

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