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Document 62008CJ0012

    Massime della sentenza

    Causa C-12/08

    Mono Car Styling SA, in liquidazione

    contro

    Dervis Odemis e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège)

    «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 98/59/CE — Artt. 2 e 6 — Procedura di informazione e consultazione del personale in caso di licenziamenti collettivi — Obblighi del datore di lavoro — Diritto di ricorso dei lavoratori — Obbligo di interpretazione conforme»

    Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 21 gennaio 2009   I ‐ 6656

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 luglio 2009   I ‐ 6686

    Massime della sentenza

    1. Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59 – Procedura di informazione e consultazione dei lavoratori

      (Direttiva del Consiglio 98/59, artt. 2 e 6)

    2. Diritto comunitario – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Normativa nazionale in tema di informazione e consultazione dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi

      (Direttiva del Consiglio 98/59, artt. 2 e 6)

    3. Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59 – Procedura di informazione e consultazione dei lavoratori

      (Direttiva del Consiglio 98/59, art. 2)

    1.  L’art. 6 della direttiva 98/59, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in combinato disposto con l’art. 2 della medesima, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che istituisce procedure volte a consentire sia ai rappresentanti dei lavoratori sia a questi ultimi, individualmente considerati, di far controllare l’osservanza degli obblighi previsti da tale direttiva, ma che limita il diritto d’azione individuale dei lavoratori quanto alle censure che possono essere sollevate e lo assoggetta alla condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano previamente formulato obiezioni nei confronti del datore di lavoro e che il lavoratore interessato abbia previamente comunicato al datore di lavoro il fatto che lamenta l’inosservanza della procedura di informazione e di consultazione.

      Infatti, il diritto all’informazione e alla consultazione previsto dalla direttiva 98/59, segnatamente dal suo art. 2, è concepito a favore dei lavoratori intesi come collettività e presenta quindi natura collettiva. Orbene, il livello di tutela di tale diritto collettivo richiesto dall’art. 6 di detta direttiva è raggiunto qualora la normativa nazionale applicabile conferisca ai rappresentanti dei lavoratori un diritto ad agire che non è corredato da alcun limite o condizione specifica.

      (v. punti 42-43, 45, dispositivo 1)

    2.  La circostanza che una normativa nazionale, la quale istituisce procedure che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di far controllare che il datore di lavoro osservi il complesso degli obblighi di informazione e di consultazione sanciti dalla direttiva 98/59, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, corredi di limiti e di condizioni il diritto d’azione individuale peraltro riconosciuto anche a ciascun lavoratore colpito da un licenziamento collettivo non è idonea a violare il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

      (v. punto 52, dispositivo 2)

    3.  L’art. 2 della direttiva 98/59, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che riduca gli obblighi del datore di lavoro che intende procedere a licenziamenti collettivi rispetto a quelli dettati dal citato art. 2. Nell’applicare il diritto interno il giudice nazionale, in virtù del principio dell’interpretazione conforme del diritto nazionale, deve prendere in considerazione il complesso delle norme di quest’ultimo ed interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva 98/59 onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima. È pertanto tenuto a garantire, nell’ambito della sua competenza, che gli obblighi incombenti a siffatto datore di lavoro non siano ridotti rispetto a quelli dettati dall’art. 2 della citata direttiva.

      (v. punto 65, dispositivo 3)

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