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Document 62007CJ0320

Massime della sentenza

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 marzo 2009 — Antartica / UAMI

(causa C-320/07 P)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 5 — Diniego di registrazione — Marchio anteriore notorio NASDAQ — Segno figurativo “nasdaq” — Uso del marchio anteriore per i prodotti e i servizi offerti asseritamente a titolo gratuito — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Pubblico pertinente»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 48-51)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 maggio 2007, causa T-47/06, Antartica/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto in quanto infondato il ricorso presentato dal richiedente il marchio figurativo «nasdaq», per prodotti appartenenti alle classi 9, 12, 14, 25 e 28, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI , R752/2004-2, di annullamento della decisione della divisione di opposizione che respinge l’opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi comunitario e nazionale «NASDAQ», per prodotti appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42 — Interpretazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio , n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Antartica Srl è condannata alle spese.

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 marzo 2009 — Antartica / UAMI

(causa C-320/07 P)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 5 — Diniego di registrazione — Marchio anteriore notorio NASDAQ — Segno figurativo “nasdaq” — Uso del marchio anteriore per i prodotti e i servizi offerti asseritamente a titolo gratuito — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Pubblico pertinente»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 48-51)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 maggio 2007, causa T-47/06, Antartica/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto in quanto infondato il ricorso presentato dal richiedente il marchio figurativo «nasdaq», per prodotti appartenenti alle classi 9, 12, 14, 25 e 28, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI , R752/2004-2, di annullamento della decisione della divisione di opposizione che respinge l’opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi comunitario e nazionale «NASDAQ», per prodotti appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42 — Interpretazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio , n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Antartica Srl è condannata alle spese.

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