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Documento 62007CJ0052
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-52/07
Kanal 5 Ltd e TV 4 AB
contro
Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen)
«Diritto d’autore — Ente di gestione dei diritti degli autori che beneficia di una situazione di monopolio di fatto — Riscossione di un canone relativo alla diffusione televisiva di opere musicali — Metodo di calcolo di tale canone — Posizione dominante — Abuso»
Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate l’11 settembre 2008 I ‐ 9278
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 dicembre 2008 I ‐ 9311
Massime della sentenza
Concorrenza – Posizione dominante – Ente di gestione di diritti d’autore detentore di un monopolio di fatto – Riscossione di canoni corrispondenti ad una quota delle entrate delle emittenti televisive private globalmente proporzionale alla quantità di opere telediffuse, in assenza di altri metodi che consentano di misurare in maniera più precisa il loro utilizzo nonché l’audience
(Art. 82 CE)
Concorrenza – Posizione dominante – Ente di gestione di diritti d’autore detentore di un monopolio di fatto – Riscossione di canoni calcolati diversamente per le società televisive private e per le società di servizio pubblico
(Art. 82 CE)
L’art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che un ente di gestione collettiva del diritto d’autore che detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune non sfrutta abusivamente tale posizione qualora, a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore, esso applichi ad emittenti televisive private un tariffario di canoni secondo cui gli importi dei canoni stessi corrispondono ad una quota delle entrate di tali emittenti, purché tale quota sia globalmente proporzionale alla quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore effettivamente o potenzialmente telediffusa, e salvo che un altro metodo consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere nonché l’audience, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione di tali opere.
(v. punto 41, dispositivo 1)
L’art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che, calcolando i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico, un ente di gestione collettiva del diritto d’autore può sfruttare abusivamente la propria posizione dominante ai sensi dell’articolo citato qualora applichi nei confronti di tali società condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per queste ultime uno svantaggio per la concorrenza, salvo che una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata.
Per quanto riguarda l’esame dell’eventuale sussistenza di una tale prassi, occorre in particolar modo tener conto, se del caso, del fatto che, diversamente dalle società di telediffusione private, le società di servizio pubblico non possono disporre né di entrate pubblicitarie né di entrate derivanti da contratti d’abbonamento, nonché del fatto che il canone dovuto dalle società di servizio pubblico può essere riscosso senza che sia presa in considerazione la quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore effettivamente telediffusa. Peraltro, è necessario verificare altresì se le società di telediffusione private siano concorrenti delle società di servizio pubblico sullo stesso mercato.
Con riguardo all’eventuale sussistenza di una giustificazione oggettiva, una siffatta giustificazione potrebbe derivare, segnatamente, dalla missione e dalla modalità di finanziamento delle società di servizio pubblico.
(v. punti 44-48, dispositivo 2)