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Documento 62007CJ0252

Massime della sentenza

Causa C-252/07

Intel Corporation Inc.

contro

CPM United Kingdom Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal

(England & Wales) (Civil Division)]

«Direttiva 89/104/CEE — Marchi — Art. 4, n. 4, lett. a) — Marchi notori — Tutela contro l’uso di un marchio identico o simile posteriore — Uso che trae o potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che reca o potrebbe recare loro pregiudizio»

Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 26 giugno 2008   I ‐ 8827

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 novembre 2008   I ‐ 8852

Massime della sentenza

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Marchio notorio – Tutela estesa a prodotti o servizi non simili [art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva] – Presupposto della tutela estesa

    [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 4, n. 4, lett. a)]

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Marchio notorio – Tutela estesa a prodotti o servizi non simili [art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva] – Presupposto della tutela estesa

    [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 4, n. 4, lett. a)]

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Marchio notorio – Tutela estesa a prodotti o servizi non simili [art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva] – Presupposto della tutela estesa

    [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 4, n. 4, lett. a)]

  1.  L’art. 4, n. 4, lett. a), della prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un nesso, quale definito nella sentenza 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, tra il marchio anteriore notorio e il marchio posteriore deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

    Il fatto che il marchio posteriore evochi il marchio anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, equivale all’esistenza di un nesso, ai sensi della citata sentenza, tra i marchi in conflitto.

    Il fatto che:

    il marchio anteriore goda di una grande notorietà per determinate categorie specifiche di prodotti o di servizi e

    tali prodotti o servizi e quelli per i quali il marchio posteriore è stato registrato non siano simili o non siano significativamente simili e

    il marchio anteriore sia unico per qualunque prodotto o servizio

    non implica necessariamente l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux.

    (v. punti 62-64, dispositivo 1-3)

  2.  L’art. 4, n. 4, lett. a), della prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un uso del marchio posteriore che tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure che rechi o possa recare loro pregiudizio, deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

    Il fatto che:

    il marchio anteriore goda di una grande notorietà per determinate categorie specifiche di prodotti o di servizi e

    tali prodotti o servizi e quelli per i quali il marchio posteriore è stato registrato non siano simili o non siano significativamente simili e

    il marchio anteriore sia unico per qualunque prodotto o servizio e

    il marchio posteriore evochi quello anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto,

    non è sufficiente a provare che l’uso del marchio posteriore tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che rechi o possa recare pregiudizio agli stessi ai sensi dell’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104.

    (v. punti 79-80, dispositivo 4-5)

  3.  L’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che:

    l’uso del marchio posteriore è idoneo ad arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore notorio anche se quest’ultimo non è unico;

    un primo uso del marchio posteriore può essere sufficiente a pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore;

    la prova che l’uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro.

    (v. punto 81, dispositivo 6)

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