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Dokument 62007CJ0227
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-227/07
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica di Polonia
«Inadempimento di uno Stato — Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) — Artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, primo comma — Trasposizione non corretta»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 10 giugno 2008 I ‐ 8406
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 novembre 2008 I ‐ 8424
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Accesso alle reti e alle risorse correlate nonché all’interconnessione delle medesime – Direttiva 2002/19 – Obbligo per gli operatori di negoziare un’interconnessione reciproca
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19, artt. 4, n. 1, 8, n. 2, e 12, n. 1, lett. b)]
Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Accesso alle reti e alle risorse correlate nonché all’interconnessione delle medesime – Direttiva 2002/19 – Potere dell’autorità nazionale di regolamentazione di incoraggiare e, se del caso, di garantire un accesso e un’interconnessione adeguati
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19, art. 5, n. 1, primo comma)
Imponendo agli operatori pubblici di reti di comunicazione un obbligo generale di negoziare contratti per l’accesso alla rete di telecomunicazioni, uno Stato membro non traspone correttamente l’art. 4, n. 1, della direttiva 2002/19, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime, che verte sull’obbligo di negoziare un’interconnessione reciproca, e di conseguenza viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.
L’art. 4, n. 1, seconda frase, della suddetta direttiva consente infatti agli operatori di offrire l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione. Tra questi ultimi figurano gli obblighi che tale autorità, in applicazione dell’art. 8, n. 2, di tale direttiva, può imporre, dopo un’analisi di mercato, a un operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico. A questo proposito, dal combinato disposto degli artt. 8 e 12, n. 1, lett. b), della menzionata direttiva emerge che l’obbligo di negoziare in buona fede un contratto con determinate imprese può essere imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione agli operatori che detengano un significativo potere di mercato nel mercato in parola, dopo l’analisi di quest’ultimo. Orbene, la disciplina nazionale non si fonda su una dualità di regimi in funzione del potere di mercato delle imprese, ma porta ad applicare un trattamento paritario a tutti gli operatori, senza consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di tener conto delle situazioni concrete prima di intervenire o durante la fase di esame della domanda, presentata dall’impresa, di accesso a una rete di telecomunicazioni. Infatti, l’obbligo di negoziare in buona fede i contratti d’accesso, previsto dalla disciplina nazionale, comporta che tale obbligo venga imposto senza una previa valutazione del grado di concorrenza effettiva nel mercato interessato. La disciplina nazionale non consente nemmeno di sopprimere o modificare l’obbligo sopra menzionato qualora la concorrenza in tale mercato dovesse intensificarsi.
Peraltro gli interventi dell’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi del diciannovesimo ‘considerando’ della suddetta direttiva, seppur finalizzati ad accrescere la concorrenza, devono garantire un equilibrio tra i diritti del proprietario di un’infrastruttura a sfruttarla a proprio beneficio e i diritti di altri prestatori di servizi ad accedere a risorse essenziali per la fornitura di servizi concorrenti.
Inoltre, ai sensi dell’art. 12, n. 2, della direttiva 2002/19, l’ambito delle misure dell’autorità nazionale di regolamentazione è circoscritto dalla necessità di prendere in considerazione i fattori enunciati in detta disposizione, tra i quali figura la necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine e di valutare la proporzionalità di obblighi che tale autorità intende imporre per quanto riguarda l’accesso a specifici elementi di rete e il loro utilizzo rispetto agli obiettivi definiti dall’art. 8 della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Orbene, non prevedendo l’intervento dell’autorità nazionale di regolamentazione preliminarmente all’imposizione dell’obbligo di negoziare contratti d’accesso, la disciplina nazionale non consente alcuna valutazione della situazione in base ai fattori elencati all’art. 12, n. 2.
(v. punti 37-44, 49, dispositivo 1)
L’art. 5, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/19, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime, che verte sul potere delle autorità nazionali di regolamentazione di incoraggiare e se del caso di garantire, in conformità delle disposizioni di detta direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione nonché l’interoperabilità dei servizi, si limita a prevedere un’autorizzazione generale delle autorità nazionali di regolamentazione al fine di perseguire gli obiettivi dell’art. 8 della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
(v. punto 65)