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Document 62007CJ0253

Massime della sentenza

Causa C-253/07

Canterbury Hockey Club

e

Canterbury Ladies Hockey Club

contro

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]

«Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Prestazioni di servizi connesse alla pratica dello sport — Prestazioni di servizi fornite alle persone che esercitano lo sport — Prestazioni di servizi fornite ad associazioni prive di personalità giuridica e a persone giuridiche — Inclusione — Presupposti»

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 ottobre 2008   I ‐ 7824

Massime della sentenza

  1. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva

    [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. m)]

  2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva

    [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. m)]

  1.  L’art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che esso copre anche, nel contesto di persone che esercitano lo sport, prestazioni di servizi fornite a persone giuridiche e ad associazioni prive di personalità giuridica, purché — circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare — tali prestazioni siano strettamente connesse alla pratica dello sport e indispensabili al suo svolgimento, siano fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo e i beneficiari effettivi di dette prestazioni siano persone che esercitano lo sport.

    Infatti, l’art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva non intende far beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione solo taluni tipi di sport, ma è diretto alla pratica dello sport in generale, includendo anche gli sport necessariamente esercitati da singoli in gruppi di persone o esercitati nell’ambito di strutture organizzative e amministrative create da associazioni prive di personalità giuridica o persone giuridiche, come i club sportivi, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. m), e n. 2, lett. b). Esigere che le prestazioni di servizi di cui trattasi vengano direttamente erogate alle persone fisiche che esercitano lo sport all’interno di una struttura organizzativa creata da un club sportivo avrebbe la conseguenza che un gran numero di prestazioni di servizi indispensabili alla pratica dello sport sarebbero automaticamente e inevitabilmente escluse dal beneficio di tale esenzione, indipendentemente dalla questione se tali prestazioni siano direttamente connesse alle persone che esercitano lo sport o ai club sportivi e chi ne sia l’effettivo beneficiario. Tale risultato contrasterebbe con lo scopo perseguito dall’esenzione prevista da detta disposizione, che è quello di fare effettivamente beneficiare di tale esenzione le prestazioni fornite ai singoli che esercitano lo sport.

    Inoltre, ove la possibilità di invocare il beneficio dell’esenzione di cui all’art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva dipendesse dalla struttura organizzativa propria all’attività sportiva praticata, sarebbe infranto il principio di neutralità fiscale, nel rispetto del quale devono essere applicate le esenzioni previste dall’art. 13 della sesta direttiva.

    Quindi, per garantire un’applicazione effettiva dell’esenzione prevista all’art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che prestazioni di servizi fornite nell’ambito, segnatamente, di sport praticati in gruppi di persone o nell’ambito di strutture organizzative create da club sportivi possono, in linea di massima, beneficiare dell’esenzione prevista da detta disposizione. Ne consegue che, per valutare se talune prestazioni di servizi siano esenti, sono irrilevanti l’identità del destinatario formale di una prestazione di servizi e la forma giuridica sotto la quale quest’ultimo ne beneficia.

    (v. punti 27, 29-31, 35, dispositivo 1)

  2.  L’espressione «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport», impiegata all’art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, non autorizza gli Stati membri a limitare l’esenzione prevista da tale disposizione con riferimento ai destinatari delle prestazioni di servizi in questione.

    Infatti, le eventuali limitazioni al beneficio delle esenzioni previste dall’art. 13, parte A, della sesta direttiva possono intervenire solo nell’ambito dell’applicazione del n. 2 di tale disposizione. Così, quando uno Stato membro accorda un’esenzione per una certa prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornita da organizzazioni senza scopo lucrativo, esso non può assoggettare la medesima a condizioni diverse da quelle previste all’art. 13, parte A, n. 2, della sesta direttiva. Poiché tale disposizione non prevede limitazioni con riferimento ai destinatari delle prestazioni di servizi di cui trattasi, gli Stati membri non possono escludere un certo gruppo di destinatari di tali prestazioni dal beneficio dell’esenzione in questione.

    (v. punti 39-40, dispositivo 2)

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