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Document 62006CJ0527
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-527/06
R.H.H. Renneberg
contro
Staatssecretaris van Financiën
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Libera circolazione dei lavoratori — Art. 39 CE — Normativa tributaria — Imposta sui redditi — Determinazione della base imponibile — Cittadino di uno Stato membro che percepisce in quest’ultimo la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili — Residenza in un altro Stato membro»
Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 25 giugno 2008 I ‐ 7739
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 ottobre 2008 I ‐ 7766
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione personae
(Art. 39 CE)
Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Retribuzione – Imposte sul reddito
(Art. 39 CE)
La situazione di un cittadino comunitario che, in seguito al trasferimento della propria residenza da un primo Stato membro di cui è cittadino ad un secondo Stato, esercita un’attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso da quello di residenza rientra, dopo il detto trasferimento, nell’ambito di applicazione dell’art. 39 CE.
(v. punto 37)
L’art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale un cittadino comunitario non residente nello Stato membro in cui percepisce redditi che costituiscono la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili non può, ai fini della determinazione della base imponibile dei detti redditi in tale Stato membro, far valere i redditi negativi concernenti una casa ad uso abitativo di sua proprietà situata in un altro Stato membro, mentre un residente nel primo Stato membro può far valere tali redditi negativi ai fini della determinazione della base imponibile dei suoi redditi.
Per quanto riguarda la fiscalità diretta, la situazione dei residenti e quella dei non residenti in un dato Stato membro non sono di regola paragonabili, in quanto presentano differenze oggettive per quanto attiene sia alla fonte dei redditi sia alla capacità contributiva personale del contribuente o alla presa in considerazione della situazione personale e familiare. Tuttavia, in presenza di un’agevolazione tributaria il cui godimento venga rifiutato ai non residenti, una disparità di trattamento tra queste due categorie di contribuenti può essere qualificata come una discriminazione qualora non sussista alcuna obiettiva diversità di situazione tale da giustificare una disparità di trattamento su tale punto. È quanto avviene, in particolare, nel caso in cui un contribuente non residente non percepisca redditi significativi nello Stato membro di residenza e tragga la parte essenziale delle sue risorse imponibili da un’attività svolta nello Stato membro di occupazione, ragion per cui lo Stato membro di residenza non è in grado di concedergli le agevolazioni derivanti dalla presa in considerazione della sua situazione personale e familiare; in tal caso la discriminazione consiste nel fatto che la detta situazione non è presa in considerazione né nello Stato membro di residenza né in quello di occupazione.
Nei limiti in cui, sebbene residente in uno Stato membro, una persona tragga la parte essenziale dei propri redditi imponibili da un’attività lavorativa subordinata svolta in un altro Stato membro senza conseguire alcun reddito significativo nello Stato membro di residenza, essa si trova, ai fini della presa in considerazione della sua capacità contributiva, in una situazione obiettivamente paragonabile, rispetto allo Stato membro di occupazione, a quella di un residente di tale ultimo Stato membro che eserciti ugualmente un’attività retribuita in quest’ultimo. Allorché uno Stato membro prende in considerazione, per la determinazione della base dell’imposta sui redditi dovuta dai contribuenti residenti, i redditi negativi concernenti un immobile situato in un altro Stato membro, è anche tenuto, riguardo ai residenti di tale ultimo Stato membro che percepiscono la totalità o la quasi totalità dei loro redditi imponibili nel primo Stato membro e non conseguono alcun reddito significativo nello Stato membro di residenza, a prendere in considerazione questi stessi redditi negativi per i medesimi fini, altrimenti la situazione di questi ultimi contribuenti non sarebbe presa in considerazione, a tale riguardo, in nessuno dei due Stati membri interessati.
La differenza di trattamento di cui trattasi non deriva dalla semplice disparità esistente tra le normative tributarie nazionali degli Stati membri di cui trattasi. Infatti, anche se lo Stato membro di residenza consentisse la detta presa in considerazione delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile sui redditi dei suoi residenti, un contribuente che percepisce la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi nello Stato membro di occupazione non potrebbe comunque trarre profitto da siffatta agevolazione.
Quanto al rischio di una doppia presa in considerazione delle perdite relative all’immobile di un contribuente non residente, la normativa nazionale di cui trattasi mira ad evitare la realizzazione di tale rischio per quanto riguarda i contribuenti residenti che subiscono perdite di redditi inerenti ad un immobile ubicato nell’altro Stato membro, la cui situazione può essere paragonata a quella di un contribuente non residente che percepisce la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi nello Stato membro interessato. Inoltre, tale Stato membro può, nell’ipotesi in cui una parte delle operazioni di un contribuente fosse effettuata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui esso esercita la sua attività lavorativa subordinata, sollecitare da parte delle competenti autorità dell’altro Stato membro tutte le informazioni idonee a consentirgli di determinare correttamente l’ammontare delle imposte sui redditi o tutte le informazioni che esso ritenga necessarie per valutare l’ammontare esatto dell’imposta sui redditi dovuta da un soggetto passivo in base alla normativa che esso applica.
Di conseguenza, siffatta differenza di trattamento, che è basata sulla residenza, presenta un carattere discriminatorio poiché, mentre i redditi immobiliari negativi concernenti un immobile situato in un altro Stato membro sono presi in considerazione dallo Stato membro interessato per stabilire la base imponibile dei redditi, in particolare da lavoro, dei contribuenti che lavorano e risiedono in tale ultimo Stato membro, essi non lo possono essere nel caso di un contribuente che trae la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi imponibili da un’attività lavorativa subordinata svolta in questo stesso Stato membro, ma che non vi risiede. Ne discende che una simile normativa nazionale rappresenta un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, vietata, in linea di principio, dall’art. 39 CE.
(v. punti 59-62, 66, 71, 75, 77-80, 84 e dispositivo)