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Document 62006CJ0360

Massime della sentenza

Causa C-360/06

Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH

contro

Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Valutazione delle quote di società di capitali non quotate in Borsa»

Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 10 gennaio 2008   I ‐ 7335

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 ottobre 2008   I ‐ 7352

Massime della sentenza

Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sul patrimonio

[Trattato CEE, art. 52 (divenuto art. 52 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e art. 58 (divenuto art. 58 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 48 CE)]

In assenza di valida giustificazione, gli artt. 52 del Trattato CEE (divenuto art. 52 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CEE (divenuto art. 58 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 48 CE) ostano all’applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro nella misura in cui tale normativa, nell’ambito della valutazione delle quote di una società di capitali non quotata in Borsa ai fini della determinazione dell’imposta sul patrimonio di cui la società madre della detta società di capitali è debitrice, ha per effetto di attribuire alla partecipazione di tale società nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro un valore più elevato rispetto alla sua partecipazione in una società di persone stabilita nello Stato membro di cui trattasi, sempre che, tuttavia, una siffatta partecipazione sia tale da conferirle un’influenza sicura sulle decisioni della società di persone stabilita in un altro Stato membro e da consentirle di dirigerne le attività.

Infatti, poiché una siffatta differenza di trattamento produce uno svantaggio fiscale per la società madre che detiene interamente la suddetta società di capitali, quest’ultima potrebbe essere dissuasa dall’assumere partecipazioni nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro.

La necessità di salvaguardare la coerenza di un regime fiscale non può giustificare la restrizione risultante da tale legislazione in quanto, affinché un argomento fondato su una simile giustificazione possa essere accolto, è necessario che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di detto vantaggio mediante un prelievo fiscale determinato.

Siffatta legislazione non potrebbe essere neppure giustificata dall’argomento relativo all’efficacia dei controlli fiscali, dal momento che le autorità fiscali potrebbero richiedere agli stessi contribuenti interessati di fornire gli elementi probatori che esse reputano necessari per procedere al calcolo del valore delle partecipazioni di tali contribuenti in società stabilite in altri Stati membri.

(v. punti 31-33, 37, 39-42 e dispositivo)

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