Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex
Dokument 62006CJ0521
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-521/06 P
Athinaïki Techniki AE
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency — Denuncia — Decisione di archiviare la denuncia — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 4, 13 e 20 — Nozione di “atto impugnabile” ai sensi dell’art. 230 CE»
Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 3 aprile 2008 I - 5832
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 luglio 2008 I - 5862
Massime della sentenza
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti impugnabili dall’autore di una denuncia relativa a un aiuto di Stato – Decisione della Commissione di archiviare la denuncia ponendo così termine al procedimento preliminare – Inclusione
(Artt. 87 CE, 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4)
Per determinare se un atto in materia di aiuti di Stato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, occorre verificare se, in considerazione della sostanza di tale atto e dell’intento della Commissione, tale istituzione ha definitivamente fissato, con l’atto in esame, in esito alla fase preliminare di esame, la sua posizione in ordine alla misura denunciata e, pertanto, se ha concluso che essa costituiva o meno un aiuto e che suscitava o meno dubbi in ordine alla sua compatibilità con il mercato comune.
Una lettera con cui la Commissione informa l’autore di una denuncia intesa a far dichiarare una violazione degli artt. 87 CE e 88 CE che, «in mancanza di informazioni supplementari che giustifichino il proseguimento dell’indagine, la Commissione ha disposto l’archiviazione amministrativa del caso (…)», indica che la Commissione ha effettivamente adottato un atto d’archiviazione amministrativa del caso.
Dalla sostanza di tale atto e dall’intento della Commissione discende che essa ha deciso in tal modo di concludere il procedimento preliminare d’esame avviato dall’autore della denuncia. Con tale atto, la Commissione ha rilevato che l’indagine avviata non aveva consentito di concludere nel senso dell’esistenza di un aiuto a termini dell’art. 87 CE e si è implicitamente rifiutata di avviare il procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE. In una situazione di tal genere, i beneficiari delle garanzie procedurali previste da tale disposizione possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare la decisione stessa dinanzi al giudice comunitario conformemente all’art. 230, quarto comma, CE. Tale principio si applica sia nel caso in cui la decisione sia adottata perché la Commissione ritiene l’aiuto compatibile con il mercato comune, sia qualora essa ritenga che debba escludersi l’esistenza stessa di un aiuto.
A tale riguardo, l’atto impugnato non può essere qualificato come preliminare o preparatorio, in quanto ad esso non farà seguito, nel contesto del procedimento amministrativo avviato, nessun altro atto suscettibile di dar luogo a un ricorso di annullamento. Non rileva, al riguardo, che la parte interessata possa ancora fornire alla Commissione informazioni supplementari che possano obbligare quest’ultima a rivedere la propria posizione sulla misura statale di cui trattasi, poiché la legittimità di una decisione adottata in esito alla fase preliminare di esame è valutata solo in funzione degli elementi di informazione di cui la Commissione poteva disporre nel momento in cui l’ha adottata, vale a dire, nel caso di specie, nel momento dell’archiviazione amministrativa del caso. Se una parte interessata fornisce informazioni supplementari dopo l’archiviazione del caso, la Commissione può essere tenuta ad avviare, eventualmente, un nuovo procedimento amministrativo. Per contro, tali informazioni non incidono sulla circostanza che il primo procedimento preliminare di esame sia ormai concluso. Ne consegue che, con tale atto, la Commissione ha assunto una posizione definitiva sulla domanda dell’autore della denuncia.
Tale atto, avendo impedito all’autore della denuncia di presentare le sue osservazioni nell’ambito del procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE, produce effetti giuridici obbligatori tali da incidere sui suoi interessi e costituisce, pertanto, un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.
(v. punti 46, 49, 51-58, 61-62)