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Document 62006CJ0444
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Causa C-444/06
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Spagna
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/665/CEE — Appalti pubblici di forniture e di lavori — Procedura di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici»
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 I - 2047
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665 – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso contro le decisioni di aggiudicazione degli appalti
[Direttiva del Consiglio 89/665, art. 2, nn. 1, lett. a) e b), e 6, secondo comma]
Uno Stato membro la cui legislazione non prevede un termine obbligatorio per la notificazione a tutti gli offerenti, da parte dell’autorità aggiudicatrice, della decisione di aggiudicazione di un appalto né un termine di attesa obbligatoria tra l’aggiudicazione di un appalto e la conclusione del contratto viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 92/50.
Infatti, il combinato disposto dell’art. 2, nn. 1, lett. a) e b), e 6, secondo comma, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che, in merito alla decisione dell’autorità aggiudicatrice che precede la conclusione del contratto, con la quale tale autorità sceglie l’offerente che ha preso parte alla procedura di aggiudicazione dell’appalto con cui essa concluderà il contratto, gli Stati membri sono tenuti a prevedere in ogni caso una procedura di ricorso che consenta al ricorrente di ottenere l’annullamento di tale decisione ove sussistano le relative condizioni, indipendentemente dalla possibilità di ottenere un risarcimento dei danni qualora il contratto sia stato concluso. Peraltro, la tutela giuridica completa che deve essere così garantita prima della conclusione del contratto, in applicazione dell’art. 2, n. 1, di detta direttiva, implica in particolare l’obbligo di informare gli offerenti della decisione di aggiudicazione prima della conclusione del contratto, affinché questi dispongano di un’effettiva possibilità di esperire un ricorso. Questa stessa tutela impone di prevedere la possibilità, per l’offerente escluso, di esaminare in tempo utile la questione della validità della decisione di aggiudicazione. Tenuto conto della necessità di un effetto utile della direttiva 89/665, la cui finalità è di garantire che le decisioni illegittime delle autorità aggiudicatrici possano costituire l’oggetto di ricorsi efficaci e quanto più rapidi possibile, ne consegue che deve trascorrere un termine ragionevole tra il momento in cui la decisione di aggiudicazione viene comunicata agli offerenti esclusi e la conclusione del contratto, onde permettere loro, in particolare, di presentare una domanda di provvedimenti provvisori prima di tale conclusione.
(v. punti 37-39, 44, 58, dispositivo 1)