Elija las funciones experimentales que desea probar

Este documento es un extracto de la web EUR-Lex

Documento 62005CJ0464

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione

(Artt. 43 CE, 56 CE ‑ 58 CE)

2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria

(Art. 43 CE)

Massima

1. Una disciplina tributaria in materia di imposte di successione che impone come requisito per l’esenzione da tali imposte, prevista per le imprese familiari, l’impiego di un certo numero di lavoratori in una regione dello Stato membro di cui trattasi, incide in modo preponderante sulla libertà di stabilimento e rientra nella sfera di applicazione dell’art. 43 CE. Ammesso che tale provvedimento nazionale abbia effetti restrittivi sulla libera circolazione dei capitali, tali effetti andrebbero considerati come l’inevitabile conseguenza di un eventuale ostacolo alla libertà di stabilimento e non giustificano un esame del detto provvedimento sulla base degli artt. 56 CE ‑ 58 CE.

(v. punti 12, 16, 18)

2. In assenza di una valida giustificazione, l’art. 43 CE osta ad una disciplina tributaria di uno Stato membro in materia di imposte di successione che esclude dall’esenzione da tali imposte, prevista per le imprese familiari, le imprese che impieghino, nei tre anni precedenti la data del decesso del de cuius, almeno cinque lavoratori in un altro Stato membro, mentre concede una siffatta esenzione qualora i lavoratori siano impiegati in una regione del primo Stato membro.

Una normativa del genere, infatti, è in linea di principio contraria all’art. 43 CE in quanto sancisce una disparità di trattamento tra i contribuenti fondandosi sul criterio del luogo in cui la società di cui tali contribuenti sono proprietari impiega, per un certo periodo, un determinato numero di lavoratori. Essa introduce così una discriminazione indiretta tra i contribuenti in funzione del luogo d’impiego di un certo numero di lavoratori nel corso di un determinato periodo, dato che tale condizione può incontestabilmente essere soddisfatta con maggior facilità da una società già stabilita nello Stato membro interessato.

Tale normativa non può essere giustificata da considerazioni relative alla sopravvivenza delle piccole e medie imprese e al mantenimento dell’impiego nell’ambito di queste ultime dato che, rispetto all’obiettivo di evitare che l’onere dell’imposta sulle successioni pregiudichi la continuazione delle imprese familiari e pertanto gli impieghi che queste generano, le imprese aventi la loro sede in un altro Stato membro si trovano in una situazione analoga a quella delle imprese stabilite nel primo Stato membro.

Peraltro, la normativa in questione non può nemmeno essere giustificata dalla necessità di tutelare l’efficacia dei controlli fiscali, in quanto le autorità fiscali potrebbero richiedere agli stessi contribuenti interessati di fornire gli elementi probatori che esse reputano necessari a garantire pienamente che i benefici fiscali in questione siano concessi esclusivamente nel caso in cui gli impieghi in oggetto soddisfino i criteri stabiliti dal diritto nazionale.

(v. punti 19, 21-22, 27-29 e dispositivo)

Arriba