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Document 62005CJ0427

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Concessione di un contributo finanziario

(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, art. 21, n. 3, secondo comma)

Massima

L’art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, come modificato dal regolamento n. 2082/93, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una disciplina tributaria nazionale che include i contributi versati dai Fondi strutturali comunitari nella determinazione del reddito imponibile. Infatti, le detrazioni o le trattenute da cui consegue la riduzione dell’importo dei contributi comunitari riscosso dal beneficiario, che non hanno un nesso diretto e intrinseco con questi ultimi, non impediscono l’applicazione effettiva del meccanismo istituito dal regolamento n. 4253/88.

Peraltro, le differenze esistenti fra i beneficiari dei Fondi strutturali, a causa dell’imposizione sull’importo degli aiuti comunitari secondo aliquote diverse negli Stati membri, non possono essere considerate tali da violare il principio della parità di trattamento. Infatti, perché ciò accada, sarebbe necessario che la situazione dei beneficiari dei contributi comunitari fosse analoga. Orbene, ciò non può avvenire quando questi ultimi riscuotono tali aiuti in un contesto socioeconomico proprio di ciascuno Stato membro e quando, in mancanza di armonizzazione comunitaria in materia di determinazione del reddito imponibile, disparità oggettive fra le normative degli Stati membri sussistono ancora in materia, causando così inevitabilmente siffatte differenze fra i detti beneficiari.

(v. punti 18-21 e dispositivo)

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