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Document 62006CO0457
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Risorse proprie delle Comunità europee – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri (Artt. 10 CE e 226 CE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000) (v. punti 34, 36, 38-40, 42-43)
2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000) (v. punti 36, 45, 54, 59-60)
Oggetto
Ricorso proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 5 settembre 2006, causa T‑350/05, Finlandia/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 luglio 2005, che rifiuta di avviare una negoziazione con la Repubblica di Finlandia concernente la possibilità di pagare in via provvisoria dazi doganali su materiale di difesa, reclamati dalla Commissione nell’ambito di un ricorso per inadempimento – Atti impugnabili
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.