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Document 62005CJ0367

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem

(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)

2. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem

(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, artt. 58 e 71)

Massima

1. L’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen dev’essere interpretato nel senso che:

– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;

– fatti differenti consistenti in particolare, da un lato, nel detenere in uno Stato contraente somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e, dall’altro, nel mettere in circolazione in uffici di cambio situati in un altro Stato contraente somme di denaro provenienti anch’esse da un tale traffico, non devono essere considerati «medesimi fatti» ai sensi di tale articolo per la sola circostanza che il giudice nazionale competente constata che i detti fatti sono collegati dallo stesso disegno criminoso;

– spetta al detto giudice nazionale valutare se il grado di identità e di connessione fra tutte le circostanze di fatto da comparare sia tale che, in considerazione del criterio pertinente sopramenzionato, si possa constatare che si tratta dei «medesimi fatti» ai sensi del detto art. 54.

(v. punto 36 e dispositivo)

2. Dall’art. 58 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS) risulta che gli Stati contraenti hanno il diritto di applicare disposizioni nazionali più ampie concernenti l’effetto «ne bis in idem» inerente alle decisioni giudiziarie straniere. Tuttavia, tale articolo non autorizza affatto uno Stato contraente ad astenersi dal giudicare un’infrazione collegata agli stupefacenti in violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto dell’art. 71 della CAAS e dell’art. 36 della convenzione unica sugli stupefacenti, stipulata a New York il 30 marzo 1961 nell’ambito delle Nazioni Unite, per il solo motivo che l’imputato è già stato condannato in un altro Stato contraente per altre violazioni motivate dallo stesso disegno criminoso. Per contro, le dette disposizioni non ostano a che, nel diritto nazionale, i giudici competenti dinanzi ai quali pende un secondo procedimento tengano conto, per la fissazione della pena, delle sanzioni eventualmente già inflitte nel primo procedimento.

(v. punti 33‑35)

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