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Document 62005CJ0326
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Snaturamento degli elementi di prova — Inesattezza materiale degli accertamenti dei fatti risultante dagli atti di causa — Ricevibilità
(Art. 225 CE)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Snaturamento degli elementi di prova — Nozione — Valutazione manifestamente erronea dei detti elementi
3. Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Direttiva 91/414
(Direttiva del Consiglio 91/414, art. 19 e allegato I)
1. Censure relative all’accertamento dei fatti e alla loro valutazione nella decisione impugnata sono ricevibili, in fase di impugnazione, qualora il ricorrente sostenga che il Tribunale ha accertato fatti la cui inesattezza materiale risulta da documenti del fascicolo o che ha snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti.
(v. punto 57)
2. Uno snaturamento degli elementi di prova esiste allorché, senza che occorra ricorrere a nuovi elementi di prova, la valutazione, operata dal Tribunale, degli elementi di prova esistenti appare manifestamente erronea. Ciò si verifica in particolare quando le deduzioni che il Tribunale ha tratto da taluni documenti non sono conformi al senso e alla portata dei detti documenti letti nella loro completezza.
(v. punti 60, 63)
3. Come emerge dal quinto, dal sesto e dal nono ‘considerando’ della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, questa mira all’eliminazione degli ostacoli agli scambi intracomunitari di tali prodotti, mantenendo altresì un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana ed animale. In tale ambito dev’essere attribuito alla Commissione un ampio potere discrezionale, affinché questa possa perseguire efficacemente l’obiettivo assegnatole e in considerazione delle complesse valutazioni tecniche che essa deve effettuare.
L’esercizio di tale potere non è tuttavia sottratto al sindacato giurisdizionale. Infatti, nell’ambito di tale sindacato, il giudice comunitario deve verificare l’osservanza delle norme di procedura, l’esattezza materiale dei fatti considerati dalla Commissione, l’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o l’insussistenza di sviamento di potere.
In particolare, quando una parte invoca un errore manifesto di valutazione commesso dall’istituzione competente, il giudice comunitario deve valutare se tale istituzione ha esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie sui quali si fondano le conclusioni che ne vengono tratte.
(v. punti 74‑77)