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Document 62004CJ0522
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Stati membri — Obblighi — Inadempimento — Mantenimento in vigore di una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario
2. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Cittadinanza dell’Unione europea — Restrizioni — Normativa tributaria
(Artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE; accordo SEE, artt. 28, 31 e 36; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/83, art. 5, n. 1; direttiva del Consiglio 92/96, art. 4)
1. Anche se in pratica le autorità di uno Stato membro non applicano una disposizione nazionale in contrasto con il diritto comunitario, la certezza del diritto impone nondimeno che tale disposizione sia modificata.
(v. punto 70)
2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE, degli artt. 28, 31 e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), nonché dell’art. 4 della direttiva 92/96, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267 e 90/619 (terza direttiva assicurazione vita) dopo la riformulazione art. 5, n. 1, della direttiva 2002/83, relativa all’assicurazione sulla vita, uno Stato membro che
– assoggetta la deducibilità di contributi a carico del datore di lavoro dovuti in esecuzione di un’assicurazione integrativa vecchiaia e morte prematura alla condizione che tali contributi siano versati ad un’impresa di assicurazione o ad un fondo previdenziale avente sede in tale Stato membro;
– assoggetta la riduzione d’imposta per risparmio a lungo termine concessa per i contributi personali di assicurazione integrativa vecchiaia e morte prematura o di pensione integrativa versati mediante trattenuta del datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore, o mediante trattenuta dell’impresa sulla retribuzione del dirigente d’impresa non vincolato da un contratto di lavoro, alla condizione che tali contributi siano versati ad un’impresa di assicurazione o ad un fondo previdenziale avente sede in tale Stato membro;
– prevede che quando i capitali, i valori di riscatto e il risparmio vengono versati o attribuiti ad un contribuente che abbia precedentemente trasferito il proprio domicilio ovvero la sede del proprio patrimonio all’estero si presume che il versamento o l’attribuzione si verifichi il giorno precedente il detto trasferimento, e assimila ad un’attribuzione ogni trasferimento, cosicché ogni assicuratore è obbligato ad effettuare una ritenuta sui capitali e valori di riscatto corrisposti ad un non residente che sia stato, in un qualsiasi momento, fiscalmente residente in tale Stato membro e sempreché questi siano stati costituiti, in tutto o in parte, nel corso del periodo di residenza fiscale dell’interessato in tale Stato, anche qualora le convenzioni fiscali bilaterali concluse da tale Stato concedano all’altro Stato contraente il diritto di assoggettare ad imposta tali redditi;
– assoggetta ad imposta trasferimenti di capitali o di valori di riscatto, costituiti mediante contributi a carico del datore di lavoro o contributi personali di pensione integrativa, da parte della cassa pensionistica o dell’ente assicurativo presso cui essi sono stati costituiti, a favore del beneficiario o dei suoi aventi causa, ad un’altra cassa pensionistica o ad un altro ente assicurativo con sede al di fuori di tale Stato membro, mentre un tale trasferimento non costituisce un’operazione imponibile qualora i capitali o i valori di riscatto vengano trasferiti ad un’altra cassa pensionistica o ad un altro ente assicurativo con sede in tale Stato;
– esige dagli assicuratori stranieri che non possiedono in tale Stato membro alcuna sede operativa che questi, prima di offrire i loro servizi nel detto Stato, nominino un rappresentante responsabile ivi residente, il quale si impegni personalmente e per iscritto, nei confronti di tale Stato, a versare l’imposta annuale sui contratti assicurativi nonché gli interessi legali e di mora eventualmente dovuti riguardo a contratti relativi a rischi situati nel detto Stato.
Atteso che le disposizioni del Trattato e dell’accordo SEE relative alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione delle persone ostano alla detta normativa, non è necessario esaminare separatamente tale normativa alla luce dell’art. 56 CE relativo alla libera circolazione dei capitali.
(v. punti 79‑80 e dispositivo)