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Document 62005CJ0208

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione ratione personae

(Art. 39 CE)

2. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni

(Artt. 39 CE, 49 CE e 50 CE)

3. Diritto comunitario — Effetto diretto — Disposizione del Trattato direttamente applicabile — Obblighi dei giudici nazionali

Massima

1. Non si può escludere che un’agenzia privata di collocamento possa avvalersi, in determinate circostanze, dei diritti direttamente attribuiti ai lavoratori comunitari dall’art. 39 CE, quando tale agenzia svolge attività di mediazione e di interposizione tra domande e offerte di lavoro e quando un contratto di collocamento concluso con una persona in cerca di lavoro attribuisce a questa agenzia un ruolo di intermediario, in quanto essa rappresenta la detta persona e cerca di procurarle un lavoro.

Infatti, per essere efficace ed utile, il diritto dei lavoratori di accedere ad un’attività subordinata e di svolgerla nel territorio di un altro Stato membro senza discriminazione deve avere parimenti come complemento il diritto degli intermediari, quale un’agenzia privata di collocamento, di aiutarli a procurarsi un lavoro nel rispetto delle norme in materia di libera circolazione dei lavoratori.

(v. punti 24-26)

2. Gli artt. 39 CE, 49 CE e 50 CE ostano a che una normativa nazionale preveda che il versamento, da parte di uno Stato membro, ad un’agenzia privata di collocamento del compenso dovuto da parte di una persona in cerca di lavoro alla detta agenzia, a seguito dell’assunzione della citata persona, sia soggetto alla condizione che per il posto di lavoro trovato da detto intermediario viga il versamento obbligatorio di contributi previdenziali nel territorio di tale Stato.

Infatti, una persona in cerca di lavoro, per la quale la detta agenzia abbia procurato un lavoro soggetto ai contributi previdenziali obbligatori in un altro Stato membro, si trova in una situazione più sfavorevole rispetto all’ipotesi in cui l’agenzia in questione avesse procurato un lavoro in questo Stato membro, poiché essa avrebbe potuto beneficiare, in un caso del genere, dello sgravio dal compenso dovuto all’agenzia di intermediazione in seguito al collocamento. Una siffatta normativa crea così un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori che può dissuadere le persone in cerca di lavoro, in particolare quelle le cui disponibilità economiche sono limitate, e, di conseguenza, le agenzie private di collocamento dal cercare un lavoro in un altro Stato membro, dato che la commissione dovuta per il collocamento non verrebbe versata dallo Stato membro di origine delle dette persone.

Peraltro, una normativa del genere implica una restrizione della libera prestazione dei servizi fondata sul luogo di esecuzione di questa prestazione, poiché può ledere il destinatario dei servizi, ossia la persona in cerca di lavoro la quale deve versare essa stessa il compenso dovuto alla detta agenzia quando il lavoro procurato dall’agenzia privata di collocamento venga svolto in un altro Stato membro. Per quanto concerne l’agenzia privata di collocamento, prestatrice dei servizi, la possibilità di estendere la sua attività agli altri Stati membri verrà limitata, in quanto sarà in gran parte in forza dell’esistenza del sistema controverso che numerose persone in cerca di lavoro faranno ricorso ai servizi di questa agenzia e, parimenti, in forza del detto sistema quest’ultima potrà far assumere una persona in cerca di lavoro in un altro Stato membro, senza correre il rischio di non riscuotere il corrispettivo.

La circostanza che un siffatto sistema sia diretto a migliorare il collocamento dei lavoratori nonché a ridurre la disoccupazione, miri a tutelare il sistema previdenziale nazionale e a proteggere il mercato del lavoro nazionale dalla perdita di manodopera qualificata non può giustificare un ostacolo del genere. Infatti, negando sistematicamente il beneficio di tale sistema alle persone in cerca di lavoro assunte in altri Stati membri, la normativa controversa eccede comunque quanto necessario al conseguimento degli scopi perseguiti.

(v. punti 35-36, 38, 42, 44-45, 57-59, 61-62, dispositivo 1)

3. Spetta al giudice nazionale dare ad una disposizione di diritto interno, nel rispetto dei limiti stabiliti alla sua discrezionalità dal suo ordinamento nazionale, un’interpretazione ed un’applicazione conformi alle prescrizioni del diritto comunitario e, qualora una siffatta interpretazione conforme non sia possibile, relativamente alle disposizioni del Trattato che attribuiscono ai soggetti dell’ordinamento determinati diritti che si possono invocare in giudizio e che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare, disapplicare qualsiasi norma di diritto interno che sia in contrasto con le dette disposizioni.

(v. punto 70, dispositivo 2)

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