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Document 62004CJ0310
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Corte di giustizia — Organizzazione — Attribuzione delle cause alla Grande Sezione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 16, terzo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 44, n. 4)
2. Agricoltura — Politica agricola comune — Cotone — Aiuto alla produzione
(Atto di adesione della Repubblica ellenica, protocollo n. 4; regolamenti del Consiglio nn. 1782/2003 e 864/2004, art. 1)
3. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata
(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 864/2004)
4. Ricorso di annullamento — Motivi — Sviamento di potere
5. Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 864/2004)
6. Agricoltura — Politica agricola comune — Cotone — Aiuto alla produzione
(Atto di adesione della Repubblica ellenica, protocollo n. 4, paragrafo 2; regolamento del Consiglio n. 864/2004)
7. Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti
[Art. 231 CE; regolamenti del Consiglio n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10 bis, e art. 156, n. 2, lett. g), e n. 864/2004]
1. Se l’art. 16, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia obbliga quest’ultima a riunirsi in Grande Sezione quando lo richieda in particolare un’istituzione delle Comunità che è parte in causa, il rinvio della causa dinanzi alla Corte affinché essa venga rimessa a un collegio più importante, ai sensi dell’art. 44, n. 4, del regolamento di procedura costituisce un provvedimento che il collegio al quale la causa è stata rimessa decide liberamente e d’ufficio. Tuttavia, consentire che una domanda ai sensi del detto art. 16, terzo comma, sia presentata a uno stadio assai avanzato del procedimento, ad esempio una domanda presentata dopo la chiusura della fase orale e, pertanto, allo stadio della delibera, rischia di causare un ritardo considerevole nello svolgimento del procedimento medesimo e, di conseguenza, effetti manifestamente contrari all’esigenza di buona amministrazione della giustizia che implica che, in ogni controversia proposta dinanzi alla Corte, quest’ultima possa garantire che la decisione sia resa al termine di un procedimento contraddistinto da efficacia e contenuto in termini utili.
(v. punti 22-23)
2. La nozione di aiuto alla produzione di cotone, quale figura al paragrafo 3 del protocollo n. 4 allegato all’Atto di adesione della Repubblica ellenica non osta alla condizione di ammissibilità al beneficio dell’aiuto specifico prevista dal regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, introdotta dall’art. 1, punto 20, del regolamento n. 864/2004, consistente nell’obbligo che la superficie sia coltivata almeno fino al momento dell’apertura delle capsule.
Infatti, in assenza di definizione della nozione di produzione nel protocollo n. 4, nessun elemento testuale o contestuale relativo a quest’atto indica che, nell’ambito del detto protocollo, la nozione di produzione avrebbe una portata diversa da quella risultante dalla sua accezione abituale che fa riferimento ad un processo che consta di più fasi. Al riguardo, la menzione nel preambolo del protocollo n. 4 dell’importanza del cotone come materia prima non implica che tale protocollo consideri soltanto il cotone raccolto, ma si deve intendere che essa, ricollocata nel contesto del preambolo di cui fa parte, pone semplicemente in rilievo che, in ragione di siffatta importanza, il regime di aiuto al cotone non dovrà avere effetti negativi sugli scambi con i paesi terzi. Inoltre, la precisazione, apportata dall’art. 1 del regolamento n. 4006/87, che modifica il protocollo n. 4 concernente il cotone, che tale protocollo concerne il cotone, non cardato né pettinato, di cui alla sottovoce 5201 00 della nomenclatura combinata, non esclude affatto il cotone come si presenta al momento dell’apertura delle capsule. A tale stadio, infatti, proprio come del resto allo stadio ulteriore della raccolta, il cotone non è, per definizione, né cardato, né pettinato.
(v. punti 41-45, 49)
3. La motivazione richiesta nell’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in causa e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del fatto che la motivazione di un atto soddisfi o meno i requisiti dell’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata. Ove si tratti di un atto destinato ad un’applicazione generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge. D’altra parte, se un atto di portata generale evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall’istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d’indole tecnica operate.
Soddisfa a tali requisiti il regolamento n. 864/2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Al riguardo, il preambolo del detto regolamento riassume in modo trasparente e chiaro la situazione d’insieme che ha condotto il legislatore comunitario ad adottare tale atto, nonché gli obiettivi generali considerati. Inoltre, l’insieme dei ‘considerando’ quinto e sesto evidenzia l’essenziale dell’obiettivo perseguito, nella parte in cui istituisce il nuovo regime di aiuto al cotone. Pertanto, il legislatore comunitario non era tenuto inoltre a motivare specificamente le diverse scelte tecniche operate, come quella di subordinare la concessione dell’aiuto specifico al cotone alla condizione del mantenimento della coltura del cotone fino alla fase dell’apertura delle capsule.
(v. punti 57-60, 64-65)
4. Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.
(v. punto 69)
5. L’operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare il principio della tutela del legittimo affidamento allorché il provvedimento è adottato. Inoltre, anche se siffatto principio è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, specialmente in un settore come quello delle organizzazioni comuni dei mercati, il cui oggetto implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica.
In proposito, un operatore economico prudente ed accorto era in condizione di prevedere l’adozione del regolamento n. 864/2004, che modifica il regolamento n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e la riforma del regime di sostegno al cotone che esso implica. Tale riforma s’inscrive, infatti, nell’ambito di una riforma più ampia che è stata discussa a livello politico a partire dal 1992 e che è stata, peraltro, specificamente presa in considerazione in una comunicazione della Commissione adottata nel 2003, contenente una proposta di modifica del citato regolamento n. 1782/2003, oggetto di una segnalazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Inoltre, il regime di aiuto nel settore del cotone era già stato oggetto di diverse importanti riforme in passato.
(v. punti 81, 83-84)
6. Considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario in materia di politica agricola comune, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento. Tale potere, che implica un controllo giurisdizionale limitato del suo esercizio, non riguarda esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in una certa misura, l’accertamento dei dati di fatto. Tuttavia, un simile controllo giurisdizionale, anche se ha portata limitata, richiede che le istituzioni comunitarie siano in grado di dimostrare dinanzi alla Corte che l’atto è stato adottato attraverso un esercizio effettivo del loro potere discrezionale, che presuppone la valutazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze rilevanti della situazione che tale atto era inteso a disciplinare.
Orbene, i costi salariali che presentano un carattere fisso, come i costi della manodopera degli agricoltori e delle loro famiglie, non sono stati inclusi e non sono, dunque, stati presi in considerazione nello studio comparativo, elaborato dalla Commissione, della redditività prevedibile della coltura del cotone sotto il nuovo regime di aiuto al cotone instaurato dal regolamento n. 864/2004, che modifica il regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che è servito di base per la determinazione dell’importo dell’aiuto specifico al cotone. Nondimeno, la pertinenza dei detti costi salariali, ai fini del calcolo dei costi di produzione del cotone e della redditività prevedibile di tale coltura, appare di per sé difficilmente contestabile.
Peraltro, non sono stati esaminati gli effetti potenziali della riforma del regime di aiuto al cotone sulla situazione economica delle imprese di sgranatura. Orbene, la produzione del cotone è economicamente impossibile senza la presenza, in prossimità delle regioni produttrici, di imprese di sgranatura che operino in condizioni economicamente durevoli, poiché il cotone, prima della sua trasformazione, ha scarso valore di mercato e non può essere trasportato per lunghe distanze. La produzione del cotone e la sua trasformazione da parte delle imprese di sgranatura appaiono pertanto indissolubilmente collegate. Gli effetti potenziali della riforma del regime di aiuto al cotone sulle potenzialità economiche delle imprese di sgranatura costituiscono, dunque, un dato di base che deve essere preso in considerazione per valutare la redditività della coltura del cotone.
In proposito, il Consiglio, da cui promana il regolamento n. 864/2004, non ha dimostrato dinanzi alla Corte che il nuovo regime di aiuto al cotone istituito da tale regolamento è stato adottato mediante un esercizio effettivo del suo potere discrezionale, che implicava la presa in considerazione di tutti gli elementi e le circostanze pertinenti della fattispecie. Ne deriva che i dati illustrati dalle istituzioni comunitarie non permettono alla Corte di accertare se il legislatore comunitario abbia potuto, senza eccedere i limiti dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, pervenire alla conclusione che la fissazione dell’importo dell’aiuto specifico al cotone al 35% del totale degli aiuti esistenti nel regime di aiuto anteriore è sufficiente a garantire l’obiettivo esposto al quinto ‘considerando’ del regolamento n. 864/2004, cioè assicurare la redditività e, dunque, il proseguimento di tale coltura, obiettivo che riflette quello prescritto al paragrafo 2 del protocollo n. 4 allegato all’atto di adesione della Repubblica ellenica. Pertanto, il principio di proporzionalità è stato violato.
(v. punti 98, 117, 121-122, 124, 126, 128, 131-135)
7. Nella fattispecie, secondo l’art. 156, n. 2, lett. g), del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, introdotto dall’art. 1, punto 28, del regolamento n. 864/2004, il nuovo regime di aiuto al cotone, previsto dal capitolo 10 bis del titolo IV del detto regolamento n. 1782/2003, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006 al cotone seminato a partire da tale data. È possibile, pertanto, che gli agricoltori degli Stati membri interessati abbiano già preso misure per conformarsi a tale regime allo scopo di poter beneficiare del sostegno che esso prevede o, quanto meno, dovranno prenderle a breve termine. È possibile anche che le autorità competenti dei detti Stati membri abbiano già emanato i provvedimenti necessari all’attuazione del detto regime, o dovranno emanarli prossimamente. Considerati tali elementi ed allo scopo, in particolare, di evitare ogni incertezza del diritto quanto al regime applicabile agli aiuti nel settore del cotone a seguito dell’annullamento del capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento n. 1782/2003, occorre sospendere gli effetti del detto annullamento fino all’adozione, in un termine ragionevole, di un nuovo regolamento.
(v. punti 139-141)