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Document 62005CO0113
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Procedura — Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale prima di decidere su un’eccezione di irricevibilità — Insussistenza (regolamento di procedura del Tribunale, art. 114, n. 4) (v. punto 26)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivi non connessi ai motivi presentati dinanzi al Tribunale — Irricevibilità (regolamento di procedura della Corte, art. 42, n. 2) (v. punto 36)
3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/15/CE) (v. punti 37, 56)
Oggetto
Ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 10 dicembre 2004, causa T-196/03, EFfCI/ Parlamento e Consiglio – Ricevibilità di un ricorso diretto al parziale annullamento dell’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 febbraio 2003, 2003/15/CE, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 66, pag. 26) – Persona direttamente e individualmente interessata ai sensi del quarto comma dell’art. 230 CE
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) L’European Federation for Cosmetic Ingredients è condannata alle spese.