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Document 62003CJ0276
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Prescrizione decennale ex art. 15 del regolamento n. 659/1999 — Interruzione del termine di prescrizione — Necessità di informare il beneficiario dell’aiuto di una misura interruttiva — Insussistenza
[Art. 88, n. 2, CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, art. 15]
L’art. 15, n. 2, del regolamento n. 659/1999, in forza del quale il termine di prescrizione cui sono soggetti i poteri della Commissione in materia di recupero di aiuti illegittimi è interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegittimo, non può essere interpretato, tenuto conto del suo tenore letterale quanto del suo scopo, nel senso che una richiesta di informazioni indirizzata dalla Commissione allo Stato membro interessato possa rappresentare un’«azione intrapresa dalla Commissione» solo a condizione che questa sia stata notificata al beneficiario dell’aiuto.
È vero che il beneficiario dell’aiuto ha un interesse pratico ad essere informato delle misure assunte dalla Commissione che siano idonee ad interrompere la prescrizione; tale interesse pratico non può tuttavia avere l’effetto di subordinare l’applicazione della precedente disposizione alla condizione che le misure citate gli siano notificate. Infatti, anche ammettendo che la posizione di parte possa giustificare tale requisito, il procedimento stabilito all’art. 88, n. 2, CE si svolge principalmente tra la Commissione e lo Stato membro interessato ed è avviato nei confronti di questo e non dei beneficiari che, anche se dispongono di taluni diritti procedurali, non dispongono della posizione di parte nel procedimento.
(v. punti 27-35)