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Document 62002CJ0416
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Progetto che ha costituito oggetto di un'autorizzazione prima della data di scadenza del termine di recepimento — Assoggettamento agli obblighi di valutazione ambientale — Presupposti
(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11)
2. Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442 — Nozione — Sostanza di cui ci si disfà — Effluenti di allevamento — Esclusione — Presupposti — Carogne di animali di allevamento morti in un'azienda — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, art. 1, lett. a))
3. Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442 — «Altra normativa» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b) — Normativa comunitaria o nazionale — Presupposti
(Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, art. 2, n. 1, lett. b))
4. Ambiente — Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Direttiva 91/676 — Ambito di applicazione — Effluenti di allevamento — Inclusione — Utilizzazione degli effluenti di allevamento come fertilizzanti agricoli — Esclusione del regime di protezione delle acque sotterranee istituito dalla direttiva 80/68
(Direttive del Consiglio 80/68, art. 5, e 91/676)
1. In forza della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11, una valutazione ambientale è d'obbligo, anche per progetti realizzati prima della scadenza del termine per il recepimento della detta direttiva, se tali progetti sono stati autorizzati senza essere stati preceduti da siffatta valutazione e sono oggetto di un nuovo procedimento di autorizzazione avviato dopo tale data.
(v. punto 80)
2. L'ambito di applicazione della nozione di «rifiuti», ai sensi della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, dipende dal significato del termine «disfarsi», di cui all'art. 1, lett. a), primo comma, della detta direttiva.
A questo proposito, in determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l’impresa non cerca di «disfarsi» ai sensi della detta disposizione, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni ad essa favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. In tal caso, beni, materiali o materie prime che, dal punto di vista economico, hanno valore di «prodotti», indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti, non sono soggetti alle disposizioni della detta direttiva, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, a condizione che il loro riutilizzo non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione.
Pertanto, gli effluenti di allevamento possono, alle medesime condizioni, sfuggire alla qualifica di rifiuti, se vengono utilizzati come fertilizzanti dei terreni nell’ambito di una pratica legale di spargimento su terreni ben individuati e se lo stoccaggio del quale sono oggetto è limitato alle esigenze di queste operazioni di spargimento. Il fatto che tali effluenti non siano utilizzati sui terreni che appartengono allo stesso stabilimento agricolo che li ha prodotti, ma per il fabbisogno di altri operatori economici, è irrilevante al riguardo.
Per contro, carogne di animali da allevamento, qualora questi animali siano morti nell’allevamento e non siano stati abbattuti ai fini del consumo umano, non possono in nessun caso essere utilizzate in condizioni che permetterebbero di sottrarle alla qualifica di rifiuti ai sensi della detta direttiva. Il detentore di tali carogne ha obbligo di disfarsene, con la conseguenza che tali materiali vanno considerati rifiuti.
(v. punti 86-87, 89-91, 93)
3. La nozione di «altra normativa», di cui all'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, può comprendere sia una normativa comunitaria, sia una normativa nazionale che contemplino la categoria dei rifiuti menzionata nella detta disposizione, a condizione che tale normativa, comunitaria o nazionale, riguardi la gestione di detti rifiuti in quanto tali e porti ad un livello di protezione dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalla detta direttiva.
(v. punto 99)
4. Il regime di protezione delle acque dall’inquinamento proveniente dagli effluenti d’allevamento non si basa sulla direttiva 80/68, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, ma sulla direttiva 91/676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, il cui oggetto è proprio quello di contrastare l’inquinamento idrico risultante dallo spandimento o dallo scarico di deiezioni del bestiame o dall’uso eccessivo di fertilizzanti e che contiene provvedimenti di gestione che gli Stati membri devono imporre agli agricoltori. Orbene, se si interpretasse l’art. 5 della direttiva 80/68 nel senso che gli Stati membri devono sottoporre a indagine preventiva, che implica, in particolare, uno studio idrogeologico dell’area interessata, l’utilizzo degli effluenti d’allevamento come fertilizzanti agricoli, il regime di tutela istituito dalla direttiva 80/68 si sostituirebbe in parte a quello della direttiva 91/676.
(v. punto 107)