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Document 62003CJ0456

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere gravante sulla Commissione — Presunzioni — Inammissibilità — Mancato rispetto dell’obbligo di informazione imposto agli Stati membri da una direttiva — Conseguenze

(Artt. 10 CE e 226 CE)

2. Ricorso per inadempimento — Oggetto della controversia — Determinazione nel corso del procedimento precontenzioso — Modifica successiva in senso restrittivo — Ammissibilità

(Art. 226 CE)

3. Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Direttiva 98/44 — Brevettabilità delle invenzioni che fanno uso di materiale biologico — Brevettabilità degli elementi isolati del corpo umano o altrimenti prodotti con un procedimento tecnico — Normativa nazionale che si limita a definire le condizioni per la brevettabilità di qualsiasi invenzione — Inammissibilità in mancanza di una sanzione giurisprudenziale della brevettabilità delle dette invenzioni o dei detti elementi

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE, artt. 3, n. 1, e 5, n. 2)

4. Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Direttiva 98/44 — Non brevettabilità di taluni processi specifici, come la clonazione degli esseri umani e l’impiego di embrioni umani a fini industriali o commerciali — Normativa nazionale che si limita ad escludere la brevettabilità delle invenzioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume — Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44, art. 6, nn. 1 e 2)

Massima

1. Se, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, spetta alla Commissione, che ha l’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito inadempimento, fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione, gli Stati membri sono comunque tenuti, a norma dell’art. 10 CE, ad agevolarla nello svolgimento del suo compito. È del resto a tal fine che un certo numero di direttive impone agli Stati membri un obbligo di informazione.

In mancanza delle suddette informazioni, la Commissione non è in grado di stabilire se uno Stato membro abbia effettivamente e completamente attuato una direttiva. L’inadempimento di tale obbligo da parte di uno Stato membro – che non abbia affatto fornito informazioni o le abbia date in modo non abbastanza chiaro e preciso – può giustificare di per sé l’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 226 CE. Lo Stato membro interessato non può allora contestare alla Commissione la mancanza di precisione dell’atto introduttivo del ricorso dato che essa risulta dal comportamento di tale Stato.

(v. punti 26-27, 29)

2. L’oggetto di un ricorso per inadempimento proposto in applicazione dell’art. 226 CE è determinato dal procedimento precontenziosa previsto dal medesimo articolo, di modo che il ricorso deve essere basato sul medesimo ragionamento e sui medesimi motivi del parere motivato. Tale requisito non può tuttavia giungere fino al punto di imporre in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione delle censure nella lettera di messa in mora, il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, quando l’oggetto della controversia non è stata ampliato o modificato.

Ciò si verifica quando la Commissione, dopo aver contestato ad uno Stato membro l’assenza di qualsiasi trasposizione di una direttiva, precisa poi che la trasposizione fatta valere da tale Stato per la prima volta in una fase successiva del procedimento è comunque inesatta o incompleta per quanto riguarda talune disposizioni della stessa direttiva. Infatti, un tale addebito è necessariamente compreso in quello attinente all’assenza di qualsiasi trasposizione e riveste un carattere subordinato rispetto a quest’ultimo.

(v. punti 35, 39-40)

3. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva 98/44, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, lo Stato membro che non prevede né la brevettabilità delle invenzioni che impiegano materiale biologico né quella degli elementi isolati del corpo umano o altrimenti prodotti con un procedimento tecnico, ma si limita a definire, in maniera generale, le condizioni della brevettabilità di qualsiasi invenzione, senza far valere, per il resto, alcuna decisione giudiziaria che abbia specificamente sancito la brevettabilità di tali invenzioni o di tali elementi. Di conseguenza, infatti, è palese che, nonostante l’obiettivo di chiarificazione perseguito dalla direttiva 98/44, persiste una situazione di incertezza circa la possibilità di far tutelare le invenzioni biotecnologiche ricorrendo al diritto dello Stato membro interessato.

(v. punti 59-61, 71-73)

4. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, n. 2, della direttiva 98/44, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, lo Stato membro che non prevede esplicitamente la non brevettabilità di taluni processi specifici, come la clonazione degli esseri umani e l’impiego di embrioni umani a fini industriali o commerciali, ma si limita, in termini generici, ad escludere la brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento sarebbe contrario all’ordine pubblico o al buon costume e gli atti di disposizione del corpo umano.

Infatti, contrariamente all’art. 6, n. 1, di tale direttiva, che lascia alle autorità amministrative ed ai giudici degli Stati membri un ampio margine discrezionale nell’attuazione dell’esclusione della brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume, il n. 2 dello stesso articolo non lascia agli Stati membri alcun margine discrezionale per quanto riguarda la non brevettabilità dei procedimenti e delle utilizzazioni ivi menzionate, dato che tale disposizione è diretta precisamente a circoscrivere l’esclusione prevista al n. 1.

(v. punti 78, 80)

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