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Document 62004CJ0043
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime forfettario applicabile ai produttori agricoli — Ambito di applicazione — Operazioni che non costituiscono né la cessione di prodotti agricoli né la fornitura di prestazioni di servizi agricoli — Esclusione — Prestazioni di servizi agricoli — Nozione — Locazione di aree venatorie — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 25)
L’art. 25 della sesta direttiva 77/388, che conferisce agli Stati membri la facoltà di applicare ai produttori agricoli, per i quali l’assoggettamento al regime normale dell’imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, al regime semplificato di cui all’art. 24 creasse difficoltà, un regime forfettario deve essere interpretato nel senso che quest’ultimo si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli e alla fornitura di prestazioni di servizi agricoli, nel senso definito all’art. 25, n. 2, e che le altre operazioni effettuate dagli agricoltori forfettari sono soggette al regime generale di tale direttiva.
A tal riguardo, l’articolo 25, n. 2, quinto trattino, della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato B della medesima, deve essere interpretato nel senso che la cessione in affitto di aree venatorie da parte di un agricoltore forfettario non costituisce una prestazione di servizi agricoli ai sensi di tale direttiva. Innanzi tutto, la cessione in affitto di aree venatorie non è espressamente contemplata da tali disposizioni e non risponde ai requisiti ivi stabiliti. Inoltre, il regime comune forfettario costituisce un’eccezione al regime generale della sesta direttiva e deve essere pertanto applicato solo nella misura necessaria a realizzarne lo scopo. Infine, interpretare la nozione di «prestazioni di servizi agricoli» nel senso che essa ricomprende un affitto quale l’affitto di aree venatorie non destinato a fini agricoli e non connesso con i mezzi normalmente utilizzati nelle aziende agricole, silvicole o ittiche non risulterebbe conforme né alla natura né alla finalità del detto regime.
(v. punti 21, 26-27, 29, 31, dispositivo 1-2)