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Document 62003CJ0385

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Dichiarazione che si basa su informazioni errate — Sanzione — Domanda di pagamento della restituzione che modifica tali informazioni — Ininfluenza

[Regolamento (CEE) della Commissione n. 3665/87, artt. 3, n. 5, 11, n. 1, primo e secondo comma, e 47]

Massima

L’art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 2945/95, deve essere interpretato nel senso che informazioni errate contenute in un documento previsto all’art. 3, n. 5, di tale regolamento, ossia la dichiarazione d’esportazione o qualsiasi altro documento utilizzato all’atto dell’esportazione, che possono condurre a una restituzione all’esportazione più elevata di quella applicabile, comportano l’applicazione della sanzione di cui al detto articolo. Tale regola si applica anche se, nell’ambito della domanda di pagamento menzionata all’art. 47 del medesimo regolamento, viene espressamente indicato che non è richiesto il pagamento della restituzione all’esportazione per taluni prodotti elencati in tale documento.

(v. punto 36 e dispositivo)

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