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Document 62002CJ0313
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso all’impiego e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Lavoratori a tempo parziale — Contratto di lavoro a tempo parziale che stabilisce la durata e l’organizzazione dell’orario di lavoro secondo le necessità — Contratto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 76/207 nonché dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81
(Direttive del Consiglio 76/207/CEE e 97/81/CE)
2. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso all’impiego e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Lavoratori a tempo parziale — Disposizione nazionale che regola in modo identico la durata massima e l’organizzazione dell’orario di lavoro per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale — Ammissibilità
(Direttive del Consiglio 76/207, artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, e 97/81, accordo quadro allegato, clausola 4)
3. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso all’impiego e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Lavoratori a tempo parziale — Contratto di lavoro a tempo parziale che stabilisce la durata e l’organizzazione dell’orario di lavoro secondo le necessità e che lascia al lavoratore la scelta di accettare o rifiutare il detto lavoro — Ammissibilità in considerazione dell’assenza di lavoratori a tempo pieno equiparabili nell’ambito della stessa impresa
(Direttive del Consiglio 76/207, artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, e 97/81, accordo quadro allegato, clausola 4)
1. Un lavoratore che abbia un contratto di lavoro in base al quale la durata del lavoro stesso e l’organizzazione dell’orario lavorativo siano correlate al carico di lavoro che si presenta e vengano stabilite soltanto caso per caso di comune accordo tra le parti e che incide dunque sull’esercizio dell’attività professionale di quest’ultimo, rimodulando, secondo le necessità, il suo orario di lavoro, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 76/207, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
Un lavoratore con queste caratteristiche rientra altresì nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, qualora egli abbia un contratto o un rapporto di lavoro definiti dalla legge, dagli accordi collettivi o dalle prassi in vigore nello Stato membro e sia un dipendente il cui orario di lavoro normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo d’impiego che può andare fino ad un anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile, ai sensi della clausola 3.2 del detto accordo quadro. I lavoratori a tempo parziale impiegati su base occasionale rientrano nell’ambito di applicazione del detto accordo quadro laddove lo Stato membro non abbia totalmente o parzialmente escluso tali lavoratori, ai sensi della clausola 2.2 del medesimo accordo quadro, dal beneficio delle disposizioni di quest’ultimo.
(v. punti 30, 40, dispositivo 1)
2. La clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, e gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, debbono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione nazionale che fissi la durata massima del lavoro in misura pari, in linea di principio, a 40 ore settimanali e ad 8 ore giornaliere. Tale disposizione, infatti, disciplina anche la durata massima del lavoro e l’organizzazione dell’orario di lavoro con riferimento sia ai lavoratori a tempo pieno sia a quelli a tempo parziale, la cui durata massima dell’orario di lavoro è, per definizione, inferiore a quella di un lavoro a tempo pieno, e non comporta quindi un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno in una situazione comparabile.
(v. punti 49-51, dispositivo 2)
3. La clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, e gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, debbono essere interpretati nel senso che non ostano ad un contratto di lavoro a tempo parziale dei lavoratori di un’impresa in forza del quale la durata del lavoro settimanale e l’organizzazione dell’orario di lavoro non siano fisse, bensì siano correlate al fabbisogno di lavoro, determinato caso per caso, restando tali lavoratori liberi di scegliere se accettare o rifiutare il lavoro offerto, nel caso in cui tutti i contratti di lavoro degli altri lavoratori della stessa impresa fissino la durata del lavoro settimanale e l’organizzazione dell’orario di lavoro. Tali contratti, infatti, riguardano rapporti di lavoro aventi oggetto e causa differenti e non concernono lavoratori «a tempo pieno comparabili» ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro.
(v. punti 61-62, 66, dispositivo 2)