This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62002CJ0049
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Segni suscettibili di costituire un marchio — Colori o combinazioni cromatiche — Presupposti — Obbligo dell’autorità competente di esaminare gli altri presupposti per la registrazione — Portata dell’esame
(Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, artt. 2 e 3)
Colori o combinazioni cromatiche, designati astrattamente e senza contorno in una domanda di registrazione, e le cui tonalità siano enunciate con riferimento a un campione di colore e precisate secondo una classificazione di colori internazionalmente riconosciuta, possono costituire un marchio ai sensi dell’art. 2 della prima direttiva 89/104 in materia di marchi d’impresa se e in quanto:
– sia stabilito che, nel contesto nel quale sono impiegati, questi colori o combinazioni cromatiche si presentano effettivamente come un segno;
– la domanda di registrazione contenga una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante, fermo restando che la semplice giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno o la menzione di due o più colori «in tutte le forme immaginabili» non presentano i caratteri di precisione e di costanza richiesti dall’art. 2 della direttiva, e
– i colori o le combinazioni cromatiche siano in concreto idonei a trasmettere informazioni precise, in particolare quanto all’origine di un prodotto o di un servizio.
Anche se una combinazione cromatica soddisfa le condizioni per poter costituire un marchio ai sensi dell’art. 2 della detta direttiva, occorre anche che l’autorità competente in materia di registrazione dei marchi valuti se la combinazione richiesta soddisfi le altre condizioni previste, in particolare dall’art. 3 della stessa direttiva, per essere registrata come marchio per i prodotti o servizi dell’impresa che ne richiede la registrazione. Tale esame deve prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, ivi compreso, eventualmente, l’uso che sia stato fatto del segno oggetto della richiesta di registrazione a titolo di marchio. Siffatto esame deve anche tener conto dell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.
(v. punti 34, 37, 42 e dispositivo)