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Document 62001CJ0487

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Deduzione dell’imposta versata a monte — Deduzioni effettuate, in forza di un diritto di opzione accordato dallo Stato membro interessato, su beni d’investimento immobiliare dati in locazione — Revoca del diritto di opzione e reintroduzione dell’esenzione, comportante la rettifica delle deduzioni inizialmente operate — Ammissibilità — Presupposti — Presa in considerazione del legittimo affidamento dei soggetti passivi

    (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 13, sub B e C, 17 et 20)

    2. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Destinazione di un bene ai bisogni dell’impresa — Portata — Modifica legislativa che sopprime il diritto di optare per l’imposizione di un’operazione economica in linea di principio esente — Esclusione

    [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 7, lett. a)]

    Massima

    1. Gli artt. 17 e 20 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, interpretati in conformità con i principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, non ostano a che uno Stato membro sopprima il diritto di optare per l’imposizione di locazioni di immobili, che esso abbia concesso ai suoi soggetti passivi sulla base dell’art. 13, sub C, lett. a), della sesta direttiva, e reintroduca così l’esenzione di tali locazioni conformemente all’art. 13, sub B, lett. b), con la conseguenza di una rettifica delle deduzioni effettuate sui beni di investimento immobiliare oggetto della locazione, in conformità con l’art. 20 della detta direttiva.

    In una siffatta ipotesi, spetta allo Stato membro interessato tener conto del legittimo affidamento dei soggetti passivi nella scelta delle modalità di applicazione della modifica legislativa. La soppressione del contesto normativo del quale un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto ha beneficiato pagando meno imposte, senza che per questo vi sia una pratica abusiva, non può tuttavia, di per sé, violare un legittimo affidamento fondato sul diritto comunitario.

    (v. punti 48, 82, dispositivo 1)

    2. Una modifica legislativa con la quale uno Stato membro sopprime il diritto di optare per l’imposizione di locazioni immobiliari, che implica un pagamento di somme corrispondenti a deduzioni inizialmente operate, non corrisponde all’ipotesi descritta all’art. 5, n. 7, lett. a), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari. Tale disposizione prevede infatti la destinazione di un bene, da parte del soggetto passivo, ai bisogni della sua impresa e non una modifica legislativa che sopprima il diritto di optare per l’imposizione di un’operazione economica in linea di principio esente.

    (v. punti 92, 95, dispositivo 2)

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