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Documento 62001CJ0341

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ambiente — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 94/62 — Imballaggi — Nozione — Sacchetti di plastica con manici — Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/62, art. 3, punto 1)

2. Ambiente — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 94/62 — Produttore — Nozione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/62, art. 3, punto 1)

Massima

1. L’art. 3, punto 1, della direttiva 94/62, sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, dev’essere interpretata nel senso che i sacchetti di plastica con manici consegnati, gratuitamente o a titolo oneroso, a un cliente in un negozio costituiscono imballaggi ai sensi della direttiva medesima. Infatti, essendo destinati ad essere riempiti con le merci acquistate dal cliente medesimo ed essendo concepiti in modo da facilitare il trasporto delle unità di vendita al fine di evitare la loro manipolazione fisica e i danni connessi al loro trasporto, tali sacchetti rispondono ai due requisiti previsti all’art. 3, punto 1, della direttiva. La loro esclusione dalla nozione di «imballaggio» si porrebbe, da un lato, in contrasto con un’interpretazione ampia di tale nozione di imballaggio e sarebbe, dall’altro, tale da limitare la realizzazione degli obiettivi della direttiva, che è volta a prevenire e a ridurre l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi e a garantire, in tal modo, un elevato livello di protezione dell’ambiente.

(v. punti 52-53, 55-57, 59, dispositivo 1)

2. La nozione di «produttore» si riferisce, nel contesto dell’art. 3, punto 1, primo comma, della direttiva 94/62, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, al produttore delle merci, ad esclusione del fabbricante dei prodotti di imballaggio.

(v. punto 74, dispositivo 2)

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