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Document 62002CJ0078
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d ' affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Persone che forniscono servizi allo Stato in un rapporto di subordinazione — Esclusione — Fornitore che ignora il detto vincolo di subordinazione — Redazione di una fattura che indica un importo a titolo di imposta sul valore aggiunto — Importo da non qualificarsi come tale — (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2, punto 1, e 4, nn. 1 e 4)
2. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d ' affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Regolarizzazione dell ' imposta indebitamente fatturata — Importo menzionato in quanto imposta sul valore aggiunto su una fattura a seguito di un errore in merito all ' imponibilità della prestazione fornita — Rimborso dell ' importo non contrastante con l ' art. 21, punto 1, lett. c), della direttiva 77/388 — [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 21, punto 1, lett. c)]
1. L ' importo indicato come imposta sul valore aggiunto nella fattura emessa da una persona che fornisce servizi allo Stato non deve essere considerato imposta sul valore aggiunto qualora tale persona ritenga erroneamente di fornire tali servizi in qualità di lavoratore autonomo, mentre in realtà vi è un vincolo di subordinazione.
Infatti, una persona del genere non è un soggetto passivo ai sensi dell ' art. 4, n. 1, della sesta direttiva 77/388 e, di conseguenza, ai sensi dell ' art. 2, punto 1, i servizi che essa fornisce non sono soggetti all ' imposta.
v. punti 40, 42, dispositivo 1
2. L ' art. 21, punto 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388, ai sensi del quale l ' imposta sul valore aggiunto è dovuta se è indicata in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci, non osta alla restituzione di un importo erroneamente indicato come imposta sul valore aggiunto in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci nel caso in cui i servizi in questione non siano soggetti alla detta imposta e l ' importo fatturato non possa quindi essere considerato imposta sul valore aggiunto.
v. punto 53, dispositivo 2