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Document 62000CJ0112
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Libera circolazione delle merci - Ostacoli derivanti da atti di privati - Obblighi degli Stati membri - Adozione di misure per garantire la libera circolazione delle merci - Portata dell'obbligo - Atti che compromettono i flussi di importazione, di esportazione e di semplice transito
[Trattato CE, art. 5 (divenuto art. 10 CE) e artt. 30 e 34 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 29 CE)]
2. Libera circolazione delle merci - Ostacoli alla circolazione stradale intracomunitaria risultanti dalla decisione di uno Stato membro di non vietare un assembramento di manifestanti - Giustificazione - Tutela dei diritti fondamentali dei manifestanti - Necessità di effettuare un bilanciamento tra gli interessi di cui si tratta - Principio di proporzionalità - Potere discrezionale delle autorità nazionali - Limiti
[Trattato CE, art. 5 (divenuto art. 10 CE) e artt. 30, 34 e 36 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 29 CE e 30 CE)]
1. Considerato il ruolo fondamentale attribuito alla libera circolazione delle merci nel sistema comunitario e, in particolare, al fine di permettere il buon funzionamento del mercato interno, l'obbligo di ciascuno Stato membro di garantire la libera circolazione dei prodotti sul suo territorio adottando le misure necessarie ed appropriate per eliminare qualsiasi ostacolo derivante da atti di privati si impone senza doversi distinguere se simili atti compromettano i flussi di importazione o di esportazione, ovvero il semplice transito delle merci.
( v. punto 60 )
2. Il fatto che le autorità competenti di uno Stato membro non abbiano vietato una manifestazione che ha comportato il blocco totale, per un certo tempo, di una via di comunicazione importante tra gli Stati membri non è incompatibile con gli artt. 30 e 34 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 29 CE), letti in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), in quanto tale restrizione al commercio intracomunitario di merci possa essere giustificata dall'interesse legittimo costituito dalla tutela degli interessi fondamentali, nella fattispecie quelli dei manifestanti in materia di libertà di espressione e di libertà di riunione, che si impone tanto alla Comunità quanto ai suoi Stati membri.
Per quanto riguarda questa giustificazione, occorre effettuare un bilanciamento tra gli interessi di cui si tratta, ossia la libera circolazione delle merci, che, a talune condizioni, può subire restrizioni per le ragioni di cui all'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) oppure per i motivi imperativi di interesse generale, da una parte, e le libertà di espressone e di riunione, che sono anch'esse soggette a talune limitazioni giustificate da obiettivi di interesse generale, dall'altra, ed accertare, con riferimento a tutte le circostanze di ciascuna fattispecie, se sia stato osservato un giusto equilibrio tra tali interessi.
A tal proposito, anche se le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale, occorre però che la Corte verifichi se le restrizioni imposte agli scambi intracomunitari siano proporzionate con riferimento al legittimo obiettivo perseguito, ossia nella fattispecie la tutela dei diritti fondamentali.
Se una manifestazione sulla pubblica via comporta normalmente taluni inconvenienti per le persone che non vi partecipano, in particolare per quanto concerne la libertà di circolazione, essi possono essere in linea di principio tollerati, dal momento che l'obiettivo perseguito è essenzialmente quello di esprimere pubblicamente un'opinione in conformità alla legge.
( v. punti 64 , 69, 74, 78-82, 91, 94 e dispositivo )