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Document 62001CJ0020
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento - Diritto di azione della Commissione - Esercizio che non dipende dall'esistenza di un interesse specifico ad agire
(Art. 226 CE)
2. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi - Direttiva 92/50 - Aggiudicazione degli appalti - Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara - Presupposti di ammissibilità - Ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla tutela di diritti esclusivi - Nozione - Tutela dell'ambiente - Inclusione
[Direttiva del Consiglio 92/50/CEE, art. 11, n. 3, lett.b)]
1. La Commissione, nell'esercizio delle competenze di cui è investita in forza dell'art. 226 CE, non deve dimostrare il proprio interesse specifico ad agire. Infatti, tale disposizione non mira a tutelare i diritti propri della Commissione. Questa ha il compito di vigilare d'ufficio, nell'interesse generale della Comunità, sull'applicazione, da parte degli Stati membri, del Trattato e delle norme adottate dalle istituzioni in forza di quest'ultimo e di far dichiarare l'esistenza di eventuali inadempimenti degli obblighi che ne derivano, allo scopo di farli cessare. La Commissione, tenuto conto del suo ruolo di custode del Trattato, è quindi la sola competente a decidere se è opportuno iniziare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento e per quale comportamento od omissione imputabile allo Stato membro in questione tale procedimento deve essere intrapreso. Essa può quindi domandare alla Corte di dichiarare un inadempimento consistente nel non aver raggiunto, in un caso determinato, il risultato previsto da una direttiva.
( v. punti 29-30 )
2. La tutela dell'ambiente può costituire una ragione tecnica ai sensi dell'art. 11, n. 3, lett. b), della direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, ai sensi del quale le amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara per i servizi la cui esecuzione, a causa di motivi di natura tecnica o artistica, ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, possa venir affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi. Tuttavia, la procedura applicata sulla base dell'esistenza di un tale motivo di ordine tecnico deve rispettare i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione, quale si desume dalle disposizioni del Trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
( v. punti 59-60, 62 )