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Documento 62000CJ0094

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Poteri di accertamento della Commissione - Assistenza delle autorità nazionali - Definizione delle modalità procedurali da parte dell'ordinamento nazionale - Sindacato degli organi nazionali - Portata - Rispetto del principio generale che sancisce una tutela contro gli interventi arbitrari o sproporzionati della pubblica autorità

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14, n. 6)

2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Poteri di accertamento della Commissione - Assistenza delle autorità nazionali - Obbligo della Commissione - Indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'accertamento - Portata

[Trattato CE, art. 5 (divenuto art. 10 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 14, n. 6]

Massima

1. In forza del principio generale di diritto comunitario che impone una tutela contro gli interventi arbitrari o sproporzionati della pubblica autorità nella sfera d'attività privata di una persona fisica o giuridica, spetta al giudice nazionale, competente in forza del diritto interno ad autorizzare ispezioni e sequestri nei locali di imprese sospettate di infrazioni alle norme sulla concorrenza, verificare se i provvedimenti coercitivi richiesti a seguito di una domanda di assistenza formulata dalla Commissione sulla base dell'art. 14, n. 6, del regolamento n. 17 non siano arbitrari o sproporzionati rispetto all'oggetto dell'accertamento ordinato. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di diritto interno che disciplinano l'esecuzione dei provvedimenti coercitivi, il diritto comunitario osta a che il sindacato esercitato da tale giudice nazionale quanto alla fondatezza dei detti provvedimenti vada al di là di quanto richiesto dal citato principio generale.

( v. punto 99, dispositivo 1 )

2. Il diritto comunitario impone alla Commissione di vigilare affinché il giudice nazionale competente in forza del diritto interno ad autorizzare ispezioni e sequestri nei locali di imprese sospettate di infrazioni alle norme sulla concorrenza disponga di tutti gli elementi necessari per permettergli l'esercizio del sindacato cui è tenuto. A tale proposito, le informazioni fornite dalla Commissione devono, in linea di principio, contenere:

- una descrizione delle caratteristiche essenziali dell'infrazione sospettata, ossia, quantomeno, l'indicazione del mercato che si presume interessato e la natura delle sospettate restrizioni della concorrenza;

- spiegazioni quanto al modo in cui l'impresa interessata dai provvedimenti coercitivi è presumibilmente implicata nella citata infrazione;

- spiegazioni che facciano emergere in maniera circostanziata che la Commissione dispone di elementi e di indizi sostanziali gravi che la inducono a sospettare tale infrazione a carico dell'impresa interessata;

- l'indicazione, quanto più precisa possibile, di ciò che si ricerca e degli elementi che devono essere oggetto dell'accertamento, nonché l'indicazione dei poteri conferiti agli inquirenti comunitari, e,

- nell'ipotesi in cui l'assistenza delle autorità nazionali sia richiesta a titolo preventivo dalla Commissione al fine di superare l'eventuale opposizione dell'impresa interessata, spiegazioni che permettano al detto giudice nazionale di verificare che, in mancanza di preventiva autorizzazione dei provvedimenti coercitivi, l'accertamento dei fatti costitutivi dell'infrazione sarebbe destinato all'insuccesso o considerevolmente ostacolato.

Al contrario, il giudice nazionale non può pretendere la trasmissione degli elementi e degli indizi contenuti nel fascicolo della Commissione e sui quali si fondano i sospetti di quest'ultima.

Qualora il citato giudice ritenga che le informazioni comunicate dalla Commissione non soddisfino i requisiti indicati sopra, questi non può, senza disconoscere gli artt. 14, n. 6, del regolamento n. 17 e 5 del Trattato (divenuto art. 10 CE), limitarsi a respingere la domanda di cui è stato investito. In tal caso, detto giudice è tenuto ad informare nel più breve tempo possibile la Commissione, ovvero l'autorità nazionale da cui è stato adito su richiesta di quest'ultima, delle difficoltà incontrate, sollecitando, se del caso, i chiarimenti che gli permettano di esercitare il sindacato che gli compete. Solamente a seguito dell'ottenimento di tali eventuali chiarimenti, ovvero in assenza di risposte utili della Commissione alla sua richiesta, il giudice nazionale è legittimato a rifiutare l'autorizzazione richiesta, qualora, alla luce delle informazioni di cui dispone, non si possa concludere per l'assenza di arbitrarietà e per la proporzionalità dei provvedimenti coercitivi previsti rispetto all'oggetto dell'accertamento.

Le informazioni che la Commissione deve fornire al detto giudice nazionale possono emergere sia dalla stessa decisione che ordina l'accertamento, sia dalla domanda indirizzata alle autorità nazionali ai sensi dell'art. 14, n. 6, del regolamento n. 17, oppure da una risposta, formulata anche verbalmente, ad una domanda che sia stata posta da tale giudice.

( v. punto 99, dispositivo 2-5 )

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