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Document 61998CJ0367
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Ostacoli derivanti da un regime di autorizzazione amministrativa relativo a imprese privatizzate - Giustificazione - Regimi di proprietà - Insussistenza
[Trattato CE, art. 222 (divenuto art. 295 CE)]
2. Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Normativa nazionale che vieta agli investitori cittadini di un altro Stato membro di acquisire più di un determinato numero di azioni e prevede una procedura di previa autorizzazione per le acquisizioni di partecipazioni che superino un determinato livello in talune imprese nazionali - Inammissibilità - Giustificazione fondata su motivi di ordine economico - Insussistenza
[Trattato CE, artt. 73 B e 73 D, n. 1 (divenuti artt. 56 CE e 58, n. 1, CE)]
1. Le preoccupazioni che, a seconda delle circostanze, possono giustificare che gli Stati membri conservino una certa influenza sulle imprese inizialmente pubbliche e successivamente privatizzate, qualora tali imprese operino nei settori dei servizi di interesse generale o strategico, non possono tuttavia permettere agli Stati membri di avvalersi dei loro regimi di proprietà, come considerati all'art. 222 del Trattato (divenuto art. 295 CE), per giustificare ostacoli alle libertà previste dal Trattato derivanti da un regime di autorizzazione amministrativa relativo a imprese privatizzate. Infatti, detto articolo non ha l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli Stati membri ai principi fondamentali posti dal Trattato.
( v. punti 47-48 )
2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 73 B del Trattato (divenuto art. 56 CE) lo Stato membro che adotti e mantenga in vigore una normativa nazionale che, da una parte, vieti agli investitori cittadini di un altro Stato membro di acquisire più di un determinato numero di azioni in talune imprese nazionali e, dall'altra, subordini alla previa autorizzazione dello Stato l'acquisizione di una partecipazione che superi un determinato livello in talune imprese nazionali.
Infatti, una simile normativa costituisce una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi della norma citata e non può trovare alcuna giustificazione. A questo proposito, non possono essere validamente adottati a giustificazione di restrizioni alla libertà fondamentale considerata né gli obiettivi di politica economica che si riflettono nella detta normativa né quelli relativi alla scelta di un partner strategico, al rafforzamento della struttura concorrenziale del mercato di cui trattasi nonché alla modernizzazione ed al rafforzamento dell'efficacia dei mezzi di produzione, in quanto tutti questi motivi si situano al di fuori delle ragioni elencate all'art. 73 D), n. 1, del Trattato (divenuto art. 58, n. 1, CE).
( v. punti 46, 52, dispositivo 1 )