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Document 62000CJ0078
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Deduzione dell'imposta pagata a monte - Restituzione dell'eccedenza - Restituzione mediante assegnazione di titoli di Stato - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 17 e 18, n. 4)
$$Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 17 e 18 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, lo Stato membro che preveda il rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto mediante assegnazione di titoli di Stato per una categoria di contribuenti in situazione di credito d'imposta.
Infatti, le modalità di rimborso che uno Stato membro stabilisce ai sensi dell'art. 18, n. 4, della sesta direttiva devono consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da detta eccedenza d'imposta; ciò implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, mediante pagamento con somme liquide di denaro o in un modo equivalente, dal momento che il sistema di rimborso adottato non deve far correre comunque alcun rischio finanziario al soggetto passivo.
( v. punti 34, 39 e dispositivo )