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Document 61999CJ0322

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Operazioni imponibili - Prelievo di un bene aziendale acquistato senza diritto a deduzione per le necessità private del soggetto passivo - Lavori effettuati sul bene successivamente al suo acquisto e che hanno dato luogo a deduzione dell'imposta versata a monte - Assoggettamento ad imposta degli «elementi che compongono il bene» - Nozione

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 5, n. 6)

2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Base imponibile - Prelievo di un bene aziendale acquistato senza diritto a deduzione per le necessità private del soggetto passivo - Lavori effettuati sul bene successivamente al suo acquisto e che hanno dato luogo a deduzione dell'imposta versata a monte - Determinazione con riferimento al prezzo, al momento del prelievo, dei beni incorporati che costituiscono «elementi che compongono il bene»

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 5, n. 6, e 11, parte A, n. 1, lett. b)]

3. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Deduzione dell'imposta versata a monte - Prelievo di un bene aziendale acquistato senza diritto a deduzione per le necessità private del soggetto passivo - Lavori effettuati sul bene successivamente al suo acquisto e che hanno dato luogo a deduzione che non comportano assoggettamento all'imposta ai sensi dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva - Regolarizzazione della deduzione inizialmente effettuata - Presupposti

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 5, n. 6, e 20, n. 1, lett. b)]

Massima

1. Quando un soggetto passivo preleva a fini estranei all'impresa un bene (nella fattispecie, un veicolo) acquistato senza che sia stata consentita deduzione dell'imposta sul valore aggiunto e che è stato oggetto, in un momento successivo al suo acquisto, di lavori per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata dedotta, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in forza dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, riguarda solo gli «elementi che compongono il bene» che hanno consentito una deduzione, e cioè gli elementi che hanno definitivamente perduto le loro caratteristiche distintive fisiche ed economiche nel momento in cui sono stati incorporati al veicolo, in un momento successivo al suo acquisto, in seguito ad operazioni di cessioni di beni che hanno comportato un incremento duraturo del valore del veicolo, non interamente consumato al momento del prelievo.

( v. punto 78 e dispositivo 1 )

2. Nel caso di un prelievo soggetto ad imposizione a norma dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva 77/388, per quanto riguarda in particolare il prelievo di un bene (nella fattispecie, un veicolo):

- acquistato senza che sia stata consentita una deduzione, e

- per il quale sono stati eseguiti alcuni lavori che hanno consentito una deduzione e che hanno dato luogo all'incorporazione di «elementi che compongono il bene»,

la base imponibile ai sensi dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388 deve essere determinata con riferimento al prezzo, al momento del prelievo, dei beni incorporati al veicolo che costituiscono gli elementi che compongono il bene prelevato ai sensi dell'art. 5, n. 6, della stessa direttiva.

( v. punto 84 e dispositivo 2 )

3. Nell'ipotesi in cui lavori eseguiti in un momento successivo all'acquisto di un bene (nella fattispecie, un veicolo) e che hanno consentito una deduzione dell'imposta sul valore aggiunto a monte non comportino assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 5, n. 6, della sesta direttiva 77/388 al momento del prelievo del veicolo, le deduzioni dell'imposta sul valore aggiunto operate a titolo di tali lavori devono essere rettificate in conformità all'art. 20, n. 1, lett. b), di tale direttiva se il valore dei lavori in oggetto non sia stato interamente consumato nell'ambito dell'attività professionale del soggetto passivo prima del trasferimento del veicolo nel suo patrimonio privato.

( v. punto 95 e dispositivo 3 )

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