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Document 61999CJ0017

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato - Sindacato giurisdizionale

[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE) e art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)]

2. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune - Aiuti alla ristrutturazione di un'impresa in crisi - Presupposti - Mancanza di un piano coerente di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto - Conseguenze

[Trattato CE, art. 92, n. 3, lett. c) (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. c), CE) e art. 93, n. 2 (divenuto art. 88, n. 2, CE)]

Massima

1. Il requisito della motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell'atto controverso. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) dev'essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Tale requisito dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

Per verificare il rispetto dell'obbligo di motivazione di una decisione in materia di aiuti di Stato, non occorre esaminare la legittimità nel merito dei motivi in tal modo dedotti dalla Commissione per giustificare la decisione impugnata. Tale esame rientra nel controllo della violazione dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE).

( v. punti 35-36, 38 )

2. Dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in crisi emerge che, per essere dichiarati compatibili con l'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. c), CE], gli aiuti ad imprese in difficoltà devono essere connessi a un piano di ristrutturazione mirante a ridurre o a riorientare le loro attività. Detto piano, che va presentato alla Commissione corredato di tutte le necessarie precisazioni, deve consentire di ripristinare entro un lasso di tempo ragionevole l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa, sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future, limitando, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti e garantendo la proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione. E' compito dell'impresa interessata attuare pienamente il piano di ristrutturazione come è stato accolto dalla Commissione. Tale attuazione e l'avanzamento del detto piano sono sotto il controllo di quest'ultima, alla quale dovranno essere presentate relazioni annuali circostanziate.

Di conseguenza, in mancanza di un piano di ristrutturazione credibile, la Commissione è legittimata a rifiutare l'autorizzazione degli aiuti controversi in attuazione di detti orientamenti.

( v. punti 45, 49 )

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