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Document 61999CJ0001

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Interpretazione richiesta a causa dell'applicabilità di una disposizione di diritto comunitario in seguito ad un rinvio operato dal diritto nazionale - Competenza a fornire questa interpretazione

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

2. Unione doganale - Applicazione della normativa doganale - Legittimazione a ricorrere - Procedura di ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali - Ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie subordinato o meno ad un previo ricorso dinanzi alle autorità doganali - Applicazione del diritto nazionale

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 243)

3. Unione doganale - Applicazione della normativa doganale - Legittimazione a ricorrere - Sospensione dell'esecuzione - Autorità competenti a concedere la sospensione

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 243 e 244)

Massima

1. Non risulta dal dettato dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE) né dalle finalità del procedimento istituito da questo articolo che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su di una norma comunitaria nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto della norma in parola per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna a detto Stato.

Infatti, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta ad una situazione interna, a quelle adottate nel diritto comunitario, al fine di assicurare una procedura unica in situazioni analoghe, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.

( v. punti 21, 32 )

2. L'art. 243 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, va interpretato nel senso che spetta al diritto nazionale stabilire se gli operatori debbono, in un primo momento, proporre un ricorso contro le decisioni delle autorità doganali dinanzi all'autorità doganale o se essi possono adire direttamente l'autorità giudiziaria.

Detta disposizione, infatti, trova collocazione nel titolo VIII del codice doganale, che tratta del diritto di ricorso. Ora, a differenza di gran parte delle disposizioni materiali del codice doganale, le disposizioni figuranti in questo titolo vertono solo su alcuni aspetti essenziali relativi alla protezione degli operatori economici interessati, senza disciplinare la procedura di ricorso in modo dettagliato. Conseguentemente, il legislatore comunitario, nel disporre le grandi linee del procedimento di ricorso, non ha escluso che il diritto nazionale autorizzi un operatore a rivolgersi, se del caso, direttamente ad una istanza indipendente. Del resto, la normativa comunitaria non contiene nemmeno elementi che permettano di concludere che essa consente a un operatore di saltare un ricorso dinanzi all'autorità doganale per adire direttamente l'istanza indipendente, allorché il diritto nazionale applicabile ha reso obbligatorio il ricorso dinanzi all'autorità doganale.

( v. punti 37-39, 42-43, dispositivo 1 )

3. L'art. 244 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, va interpretato nel senso che attribuisce la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata solo alle autorità doganali. Tuttavia, tale disposizione non limita il potere di cui dispongono le autorità giudiziarie adite con un ricorso ai sensi dell'art. 243 del medesimo regolamento di disporre una siffatta sospensione per conformarsi al loro obbligo di assicurare la piena efficacia del diritto comunitario.

( v. punto 49, dispositivo 2 )

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